Milano, 15 gennaio 2015 - 00:00

Fotovoltaico su tetto, quando serve l'autorizzazione paesaggistica? Una sentenza del Tar Piemonte

In caso di installazione di impianto fotovoltaico su tetto, Soprintendenza e Comune non possono applicare generici vincoli paesaggistici che si discostino da quanto previsto dalla normativa vigente.

Con Sentenza n. 1946 del 10 dicembre 2014 (vedi Riferimenti), il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un’azienda che richiedeva l’annullamento di una nota dell’Ufficio tecnico comunale che imponeva – in riferimento alla Comunicazione di inizio lavori relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto – la previa acquisizione del parere della Soprintendenza, data la sussistenza di vincolo paesaggistico.

Nonostante si trattasse di pannelli fotovoltaici integrati sul tetto dell’edificio, con lo stesso orientamento della falda e la stessa inclinazione del medesimo, la Soprintendenza ha imposto come condizione per il parere favorevole "che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto".

Nel corso dell’udienza la difesa erariale ha citato — quale presupposto della necessità dell'autorizzazione della Sovrintendenza — l'articolo 7 comma 1 del Dlgs 28/2011, che effettivamente esclude la possibilità di utilizzare la Comunicazione di inizio lavori in tutte le ipotesi in cui sussista qualsivoglia vincolo ambientale e paesaggistici previsto dal Dlgs n. 42/2004, però d’altra parte non è in alcun modo pertinente avendo ad oggetto i soli impianti solari termici.

Nella Sentenza in oggetto, il Tar Piemonte tenta quindi di ricostruire i numerosi riferimenti normativi che interessano l’installazione semplificata di impianti a fonti rinnovabili (Dlgs 115/2008, Dlgs 28/2011, Dpr 380/2001, Dlgs 42/2004), constatando non solo che "la normativa risulta contorta, oltre che frutto di numerose stratificazioni" ma addirittura che "la sequenza dei rinvii a cascata" – che arriva fino a toccare il Dlgs 192/2005, completamente avulso dal tema dibattuto – "rende pressoché imperscrutabile la voluntas legis".

Nel caso specifico oggetto della Sentenza, però, appare ben chiaro ai Giudici che per un impianto fotovoltaico aderente al tetto, con stessa sagoma ed orientamento, sono "fatti salvi i vincoli dettati dal Dlgs 42/2004, nelle sole ipotesi di cui alla lettere b) e c) dell'articolo 136" e quindi solo in questi casi è obbligatorio acquisire l'autorizzazione paesaggistica. Non è il caso dell'azienda in questione che dunque non era obbligata ad acquisire il nulla osta della Soprintendenza e il Comune non poteva subordinare il via libera autorizzatorio a un parere positivo dell'Ente soprintendentizio. Il nulla osta è invece sempre richiesto per gli impianti solari termici aderenti al tetto con stessa sagoma e orientamento, installati su edifici vincolati.