Milano, 2 febbraio 2015 - 00:00

Ritiro dedicato, aggiornati i prezzi minimi garantiti per il 2015

Con un comunicato del 30 gennaio, l’Autorità per l’energia rende noti i nuovi prezzi minimi garantiti per l’anno 2015 per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW.

L’Autorità ricorda che la Delibera 618/2013/R/efr (vedi Riferimenti) aveva definito non solo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti dal 1° gennaio 2014, ma anche "i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, (...)."

Sulla base dei dati Istat, la variazione dell'anno 2014 rispetto all'anno 2013 è risultata pari a +0,2% e pertanto i minimi garantiti vigenti per il 2015 risultano incrementati di tale valore percentuale, secondo quanto riassunto dall’Autorità nella Tabella allegata al comunicato (vedi Riferimenti).

L’Autorità ricorda inoltre agli operatori che:

• "nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare;"

• "qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6."

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