Milano, 6 febbraio 2015 - 00:00

Libretto di impianto e rapporto di efficienza, le regole in Liguria

La Giunta regionale ha stabilito che in Liguria si applica la normativa nazionale. Gli operatori dovranno quindi utilizzare i modelli di libretto di impianto e rapporto di efficienza allegati al Dm 10 febbraio 2014.

Con la delibera di giunta 1637/2014, la Regione Liguria ha approvato le disposizioni in relazione all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici.

La delibera detta anche le regole in materia di Libretto di impianto e Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito a livello nazionale dal Dpr 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti del Libretto di impianto per la climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica. Con Dm 10 febbraio 2014, il Ministero dello sviluppo ha definito tempi e modalità di attuazione di tale obbligo. Infine, con successivo Dm 20 giugno 2014, il termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica è stato prorogato al 15 ottobre 2014.

La Regione applica la normativa nazionale e stabilisce che:

• il modello del libretto di impianto da utilizzare sul territorio regionale è quello approvato con il Dm 10 febbraio 2014;

• in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all’allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull’impianto;

• il controllo di efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW, deve essere effettuato secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come specificato nella tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) dell'Allegato A alla Delibera (per maggiori informazioni, consulta la delibera nei Riferimenti in basso);

Attenzione: nel testo della delibera non è esplicitamente affermato che la Giunta ha deliberato di adottare i modelli dei Rapporti di efficienza energetica di cui agli allegati da II a V del Dm 10 febbraio 2014. Tale affermazione è invece riportata al punto 2 dell'Allegato A alla delibera con le seguenti parole: "in particolare le presenti disposizioni ... approvano i nuovi libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al D.M. 10 febbraio 2014".

• in occasione del controllo di efficienza energetica il manutentore deve redigere e firmare il rapporto e poi trasmetterlo, in formato digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto;

• ai fini della copertura dei costi di gestione del Catasto è previsto un contributo, da versare in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Il contributo va da un minimo di 24,00 a un massimo di 160,00 euro, in base alla potenza dell'impianto (per maggiori informazioni, vedi la Tabella B dell'Allegato A alla delibera).