Il Milleproroghe è legge: tutte le novità in campo energetico
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del decreto legge n. 192/2014 ("Milleproroghe"), da ieri 1° marzo 2015 sono in vigore una serie di proroghe in materia di energia.
La versione definitiva del Milleproroghe (vedi Riferimenti in fondo alla news) oltre a confermare quanto già previsto dal decreto legge per ciò che riguarda la fiscalità agroenergetica e le accise per la cogenerazione, ha visto l’introduzione di altre tre disposizioni che meritano di essere segnalate.
Fiscalità agroenergie
E’ stato confermato il rinvio al 2016 per l’entrata in vigore della "stangata" fiscale sulle agroenergie, che si sarebbe dovuta applicare dal 1° gennaio 2015. Dal prossimo anno, cesserà definitivamente l’applicazione del reddito catastale agli imprenditori agricoli (persone fisiche, società di persone e società cooperative) che producono energia da fotovoltaico e da prodotti del fondo, con l’introduzione di una nuova determinazione del reddito calcolata apportando ai corrispettivi delle cessioni assoggettate ad IVA un coefficiente di redditività del 25%.
Ciò significa, in altre parole, calcolare sulle entrate derivanti dalla produzione fotovoltaica e agroenergetica dell’imprenditore agricolo una quota del 25%, valore che dovrà entrare a far parte, insieme al reddito agrario, degli imponibili ai fini delle imposte dirette.
Il Milleproroghe, nel posticipare di un anno l’entrata in vigore di queste novità fiscali, proroga per tutto il 2015 l’applicazione della soluzione transitoria già applicata per l’anno 2014, secondo quanto previsto dal Dl 66/2014. Tale soluzione, lo ricordiamo, consiste in una franchigia al di sotto della quale l’attività di produzione di energia viene considerata ancora produttiva di reddito agrario e a cui non si applica quindi il coefficiente di redditività del 25%.
I limiti di franchigia sono:
• produzione e cessione fino a 2.400.000 kWh annui per le rinnovabili agroforestali;
• produzione e cessione fino a 260.000 kWh annui per il fotovoltaico.
Per i corrispettivi che superano la franchigia, scatta in ogni caso l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.
Accisa agevolata cogenerazione
Si proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, l’attuale calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione. Quindi, fino alla fine di quest’anno, continuerà ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.
Impianti fotovoltaici in zone colpite da calamità
Viene prorogato al 30 settembre 2015 il termine ultimo entro cui devono entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri GSE del Quinto Conto energia e da realizzarsi "in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi".
Impianti a fonti rinnovabili (fv e non) nelle zone terremotate di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia
Si proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine ultimo per l’entrata in esercizio da parte degli impianti a fonti rinnovabili "realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili", affinché possano beneficiare degli incentivi a cui avevano diritto alla data dell’8 giugno 2012.
Inoltre, gli impianti a fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, entrando in esercizio entro il 31 dicembre 2015, potranno beneficiare degli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (e cioè del Quarto Conto energia per il fv e del Dm 18 dicembre 2008 per le altre fonti). Il precedente termine era il 31 dicembre 2014.
Libretto centrale impianti termici
Viene differito al 31 dicembre 2015 il termine (scaduto il 25 dicembre 2014) per l’espletamento degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili con potenza nominale superiore a 35 kW (adempimenti previsti dall'articolo 284, comma 2, del Dlgs 152/2006).
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