Ristrutturazioni e Iva agevolata, precisazioni sui beni significativi
Come si determina il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, su commissione degli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli?
L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 (vedi Riferimenti), risponde al quesito posto da un'associazione di imprese, ricordando in apertura la regola resa stabile dalla Finanziaria 2010: per gli interventi eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata:
• è prevista l’Iva agevolata 10% sulla manodopera e sui materiali necessari alla messa in opera;
• sono assoggettati a Iva 22% le prestazioni professionali e i beni "significativi" (tali beni significativi sono individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e comprendono gli infissi.)
Vi è però un limite alla quota assoggettabile a Iva agevolata: "l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi".
Il quesito posto dall’Associazione poneva tre alternative alla modalità di valorizzazione dei beni significativi , cioè degli infissi, costruiti su mandato del cliente:
a) considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore;
b) considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione;
c) assoggettare ad aliquota ridotta l'intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene significativo.
L’Agenzia risponde considerando due ipotesi:
• l'impresa artigiana produce infissi in serie con caratteristiche standardizzate e opera semplici variazioni di misura, in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente: In questo caso le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di 'cessione con posa in opera', quindi un contratto di vendita di beni (con Iva intera);
• oppure gli infissi vengono realizzati sulla base di specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate. In questo caso "le operazioni poste in essere potrebbero essere riconducibili ad un contratto di appalto, dove l’obbligazione di fare prevale rispetto all’obbligazione di dare e il bene significativo viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate".
Ciò detto, l’Agenzia ribadisce che in entrambi i casi l’infisso è un 'bene significativo' e dunque assoggettabile a Iva 10% solo fino al raggiungimento del valore della messa in opera. Viene quindi escluso che l’intero valore della prestazione sia ad Iva facilitata (opzione c) del quesito).
Rispetto alle altre due opzioni, l’Agenzia specifica: "si è dell'avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi". E’ quindi ammessa l’opzione b) del quesito: materie prime + costi di produzione.
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