Milano, 30 marzo 2015 - 00:00

Reverse charge, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

Pubblicata la circolare n. 14/E del 27 marzo 2014 che chiarisce alcuni punti in merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile.

Il reverse charge (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 con una modifica al comma 6, art. 17 del DPR 633/72 (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).

Come già specificato nell'evento Videoforum 2015 del gennaio scorso, la Circolare n. 14/E ribadisce che l'inversione contabile per il settore energetico si applica a:

• trasferimenti di certificati che incentivano l'efficenza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile (Certificati Verdi, Certificati Bianchi e Garanzia d'origine),

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra,

• unità di riduzione delle emissioni (Eru) e le riduzioni certificate delle emissioni (Cer),

• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto intermediario.

Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.

Attenzione: per il settore energetico l'adozione dell'inversione contabile non è definitiva: si applica fino al 31 dicembre 2018.

La Circolare offre chiarimenti anche su:

• estensione del meccanismo a altri settori: demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici; cessioni di pellets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;

• rapporto tra split payment e reverse charge;

• applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate;

• reverse charge e regime dell'Iva per cassa.

Per maggiori informazioni, invitiamo i nostri lettori a consultare la Circolare nei Riferimenti qui in basso.