Serre fotovoltaiche, la maggiorazione spetta solo se l'integrazione è totale
Questo quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1108/2015, pronunciata in seguito al ricorso di una società che si era vista negare dal GSE la "maggiorazione" riservata alle serre, come disposto dal Dm 5 maggio 2011 (Quarto Conto energia)
Ricordiamo che le tariffe del Quarto Conto energia prevedevano una "maggiorazione" per i pannelli fotovoltaici installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
Il Dm 5 maggio 2011 aveva stabilito infatti che se i pannelli fotovoltaici andavano a costituire gli elementi costruttivi di tali manufatti, essi beneficiavano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici" (articolo 14, comma 2).
La società responsabile dell'impianto, entrato in esercizio nel dicembre del 2011, aveva chiesto al GSE di accedere alla tariffa spettante agli impianti che costituiscono elementi costruttivi di serre e pari a 0,197 €/kWh.
Il Gestore dei servizi energetici aveva negato all'impianto tale tariffa, riconoscendone una di valore inferiore e cioè quella riservata ai cosiddetti "altri impianti" (0,181 €/kWh): i pannelli dell'impianto in questione non erano, infatti, elemento costruttivo della serra. La sua copertura non era costituita dai pannelli, bensì essi erano semplicemente posati su lamiere grecate. La funzione di copertura era dunque svolta dalle lamiere e non dai moduli fotovoltaici.
I Giudici hanno dato ragione al GSE e negato il riconoscimento della "maggiorazione" tariffaria alla società ricorrente, perchè "tale beneficio spetta soltanto a condizione che i moduli costituiscano l'elemento costruttivo delle superfici del manufatto", così come precisato dal Dm 5 maggio 2011.
"La ratio della premialità maggiore è dovuta al fatto che le coperture delle serre siano affidate a moduli fotovoltaici che svolgano una doppia funzione e cioè di copertura del fabbricato agricolo e di produzione di energia elettrica, secondo una logica di integrazione architettonica totale in cui i pannelli fotovoltaici rappresentino parte imprescindibile della costruzione".
Nella fattiscpecie, "si tratta di scelta di politica industriale insindacabile ... e la circostanza che con l'eliminazione dei pannelli si verificherebbe un vulnus alla funzione di coltivazione della serra non ha alcuna rilevanza, in quanto la norma regolamentare ha chiaramente riguardo alla funzione costruttiva e strutturale del manufatto".
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