Milano, 24 aprile 2015 - 00:00

Biomasse, il Tar Lombardia conferma l'utilizzo della pollina come biocombustibile

Una recente sentenza ribadisce che la pollina (il misto di deiezioni del pollame, piume, mangimi e lettiere) può essere utilizzata come biomassa combustibile per alimentare un impianto Fer, anche se proveniente da una pluralità di allevamenti avicoli.

L’utilizzo della "pollina" come biomassa per alimentare impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile riveste un moderato interesse in termini di rendimento; inoltre, tale utilizzo può consentire l’accesso ai meccanismi incentivanti per le rinnovabili elettriche previsti dal Dm 6 luglio 2012 (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

La Legge 96/2010 (Comunitaria 2009), apportando modifiche al comma 1 dell’articolo 2-bis del Dl 171/2008, ha qualificato la pollina destinata alla combustione come "sottoprodotto". In quanto tale, essa è soggetta alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In altri termini, il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere, se utilizzato come biomassa combustibile per alimentare impianti FER è considerato sottoprodotto e non più rifiuto. Da ciò ne viene che gli impianti di combustione che utilizzano la pollina per produrre energia sono soggetti unicamente all’Autorizzazione Unica, prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 e sono quindi esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Con la Sentenza n. 498/2015, il Tar Lombardia ha ribadito questo concetto — già espresso da una Sentenza del Consiglio di Stato del 2013 (vedi i Riferimenti in basso) — aggiungendo che la pollina può essere considerata sottoprodotto anche se provienente da una pluralità di allevamenti avicoli.

Nel caso specifico esaminato dal Tar, una società agricola proprietaria di numerosi allevamenti avicoli si era vista negare dalla Provincia di Brescia l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili, con potenza pari a circa 1 MWe. Il progetto prevedeva la realizzazione di un gassificatore di pollina, in quanto la notevole concentrazione di allevamenti avicoli nel raggio di 10 Km avrebbe consentito un facile approvvigionamento di tale combustibile.

Anche se è vero che il Dl 171/2008 "collega espressamente la qualifica di sottoprodotto alla circostanza che la pollina sia destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo", il Tar non ha ritenuta questa una "via interpetrativa obbligata", facendo valere la tesi per cui "è prevalente la qualifica di sottoprodotto rispetto a quella di rifiuto quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi ... È evidente, infatti, che il produttore di pollina, quando vi sia un soggetto disposto ad acquistare o a ritirare questa sostanza come combustibile, non ha più l'esigenza di sbarazzarsene come rifiuto".

Nella sentenza sono contenute anche indicazioni interessanti sul problema delle emissioni in atmosfera, tra cui la possibilità, per il principio di precauzione, di applicare "alle biomasse diverse dai rifiuti (in aggiunta ai valori di emissione previsti dalla tabella 1.1 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del Dlgs 152/2006, e, per la pollina, a quelli introdotti dal Reg. CE 592/2014) i valori di emissione previsti per il coincenerimento dal Dlgs 11 maggio 2005 n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)".

Per maggiori informazioni consigliamo di consultare la Sentenza nei Riferimenti qui in basso.