Milano, 30 aprile 2015 - 00:00

Effetti annullamento Robin Tax, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni sugli effetti pratici derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’addizionale Ires sulle imprese energetiche, cosiddetta "Robin Tax".

Ricordiamo infatti che con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 10, i giudici della Corte costituzionale hanno rilevato nella Robin Tax diversi vizi di "irragionevolezza" dichiarandone l’illegittimità a decorrere dal 12 febbraio 2015, senza effetto retroattivo e quindi senza l’obbligo di restituzione dei corrispettivi da parte dell’erario.

La Circolare 18/E del 28 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate (vedi Riferimenti) chiarisce tra le altre cose che:

• i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti, per il periodo d’imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Tax, prevista in via ordinaria il 16 del mese di giugno 2015, compreso l’obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell’anno 2014. Diversamente, tali soggetti non sono assoggettati alla Robin Tax con riferimento al periodo d’imposta 2015. I soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l’anno solare non saranno assoggettati alla Robin Tax a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015;

• in considerazione dell’autonomia della Robin Tax rispetto all’IRES, la compensazione tra le due imposte non si qualifica come "verticale" ma come orizzontale, da effettuare con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le eventuali eccedenze di Robin Tax versate negli anni precedenti alla sentenza che non trovino utilizzo nel saldo d’imposta relativo all’anno 2014 potranno essere compensate solo "orizzontalmente", ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

Infine, nelle pagine finali della Circolare 18/E vengono affrontate due specifiche richieste di chiarimento prevenute all’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo delle perdite pregresse in compensazione della base imponibile della Robin Tax e alla rilevanza delle perdite fiscali pregresse ai fini dei presupposti applicativi della Robin Tax.