Milano, 11 maggio 2015 - 00:00

Marche, novità su impianti termici ed efficienza energetica in edilizia

La Regione Marche ha emanato due provvedimenti che disciplinano l'esercizio e il controllo degli impianti termici degli edifici e il miglioramento del rendimento energetico in edilizia.

Impianti termici

Per uniformarne l'applicazione sul territorio regionale, con Lr n. 19/2015 (vedi Riferimenti) la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici:

• dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia),

• dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192),

• e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013).

Il provvedimento regola diverse materie come la manutenzione e il controllo degli impianti termici, la trasmissione del rapporto di controllo, gli impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni, il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, ecc.

Miglioramento del rendimento energetico in edilizia

Invece, con la Legge regionale n. 17/2015 (vedi Riferimenti), dedicata al riordino e alla semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia, la Regione detta disposizioni anche in materia di miglioramento del rendimento energetico in edilizia.

In particolare, con l'articolo 11 recepisce quanto stabilito dal Dlgs 102/2014 riguardo agli spessori di murature e solai: "nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è consentita la riduzione degli spessori di murature e solai di copertura fino a raggiungere i limiti stabiliti dal Dlgs 102/2014 anche se ciò comporta un incremento delle superfici calpestabili, a condizione che sia ottenuta una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza e del 20% dell'indice di prestazione energetica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia), certificati con le modalità di cui a quest'ultimo decreto legislativo".

Per maggiori informazioni su quanto previsto dal  Decreto legislativo n. 102/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, vedi i Riferimenti in basso.

Inoltre, per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, le serre solari non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura.