Milano, 18 maggio 2015 - 00:00

Eolico, nessuna deroga alla Legge quadro sugli incendi

Pur essendo realizzato in area agricola, così come consentito a certe condizioni dal Dlgs 387/2003, un impianto eolico non può comunque sottrarsi ai vincoli previsti dalla Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000).

Con sentenza n. 16624 del 21 aprile 2015 (vedi Riferimenti), la Cassazione ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti di un parco eolico, composto da nove aerogeneratori, sprovvisto di adeguato titolo abilitativo.

Secondo quanto previsto dalla legge 353/2000, le zone boscate e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, salvo il caso il cui la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture sia stata prevista dagli strumenti urbanistici in data precedente l'incendio stesso.

I Giudici nella sentenza in oggetto hanno ribadito "il principio secondo il quale l'articolo 12, comma 7 del Dlgs 387/2003 limitandosi a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con determinati obblighi, non assume rilievo ai fini dell'applicabilità della deroga di cui all'articolo 10, legge 353/2000, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".

Inoltre, nel caso in esame, i Giudici hanno anche escluso la validità della Procedura autorizzativa semplificata (PAS) utilizzata dall’azienda per l’autorizzazione delle nove turbine, ciascuna di potenza inferiore a 60 kW. Vi sarebbe stata, infatti "una separazione solo formale tra le singole turbine sottoposte a sequestro, le quali costituirebbero, nella realtà, un unico impianto"; lo scopo del frazionamento fittizio sarebbe stato quello di mantenere ciascun impianto sotto la soglia dei 60 kW, beneficiando così della PAS ed evitando quindi di dover ricorrere al procedimento di Autorizzazione unica.