Obbligo diagnosi energetiche, pubblicata la Circolare esplicativa del Mise
Con documento datato maggio 2015, il Ministero dello sviluppo chiarisce i dubbi riscontrati dagli operatori del settore per l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal Dlgs effcienza per le grandi imprese e le imprese energivore.
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Dlgs 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).
Molti erano i dubbi degli operatori del settore sull'applicazione della norma. Per tale ragione, il Ministero, con il supporto tecnico dell'Enea, ha redatto un documento che fornisce informazioni per facilitare l’esecuzione delle diagnosi energetiche.
Il documento è composto di
• 7 capitoli, costituiti da risposte alle domande poste con maggior frequenza dagli operatori e forniscono una serie di chiarimenti,
• e 3 Allegati: il primo contiene la proposta di metodo per fare le diagnosi nelle imprese multisito, il secondo dà indicazioni sull'esecuzioni delle diagnosi energetiche e il terzo specifica meglio come fare la comunicazione dei risparmi all'Enea.
Vediamo qui di seguito i principali argomenti trattati nei diversi capitoli, rimandando per i dettagli al documento stesso, disponibile nei Riferimenti in basso.
1. Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia
Il capitolo risponde alle seguenti domande e fornisce delle precisazioni:
Quando l’impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi?
Quando l’impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi?
Come deve essere trattata un’impresa, qualora risulti collegata o associata ad altre imprese?
Ulteriori precisazioni in merito all’individuazione del soggetto obbligato
2. Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo
Cosa si intende per “sito produttivo”?
Le imprese multisito soggette all’obbligo, su quali e quanti siti devono effettuare la diagnosi?
3. Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi
Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?
4. Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi
Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento dell’obbligo?
Ai fini del primo adempimento dell’obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici?
Cosa si intende per “prossimità” alle reti di teleriscaldamento o agli impianti cogenerativi ad alto rendimento?
5. Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti
Quali sono le tempistiche per l’esecuzione delle diagnosi energetiche?
Le diagnosi eseguite prima del 5 dicembre 2015 che rispettano i criteri minimi di cui all’Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, soddisfano l’obbligo?
Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima?
Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati?
La diagnosi eseguita nell’ambito del sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, deve essere comunicata all’ENEA?
6. Sanzioni
La sanzione si applica all’impresa oppure al sito produttivo?
7. Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014
Quali imprese devono adempiere all’obbligo dell’articolo 7, comma 8? Qual è la natura dei risparmi che devono essere contabilizzati? Qual è la modalità di comunicazione dei risparmi all’ENEA?
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