Milano, 19 giugno 2015 - 00:00

Fotovoltaico e Tremonti Ambiente, precisazioni dal Ministero dello sviluppo

In una nota di ieri, 18 giugno 2015, il Ministero dello sviluppo fornisce indicazioni in merito alla cumulabilità del Secondo Conto energia con la detassazione ambientale prevista dalla "Tremonti Ambiente".

La nota ministeriale (vedi Riferimenti), che arriva a seguito delle richieste di chiarimento provenienti da vari operatori e di contatti con l'Agenzia delle entrate, si riferisce a quanto stabilito dall'articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 (Secondo Conto energia), il quale prevede che le tariffe incentivanti "... non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento …".

Con una disposizione interpretativa contenuta nell'articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (Quinto Conto energia), il Governo ha stabilito che questo limite del 20% "si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", conosciuta anche come "Tremonti Ambiente".

Nella nota ministeriale si ricorda che, anche se dal 26 giugno 2012 le deduzioni ambientali della Tremonti Ambiente non sono più effettuabili in conseguenza della loro abrogazione disposta dal decreto-legge n. 83/2012, resta comunque vigente la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti ambientali – tra cui la realizzazione di impianti fotovoltaici — completati prima di tale data.

Attenzione: ricordiamo che dopo un lungo periodo di incertezza, nel gennaio 2013 il Ministero dello Sviluppo economico — in una lettera all’APER in risposta a una richiesta di chiarimento — ha affermato la non cumulabilità della deduzione ambientale della Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti del Terzo, Quarto e Quinto Conto energia. Per il Ministero, dunque, solo le tariffe del Secondo Conto energia sono cumulabili, come si può implicitamente desumere anche dalla Nota ministeriale in oggetto, che fa appunto riferimento al solo Dm 19 febbraio 2007.

Ritornando nel merito della nota ministeriale, viene precisato che il "costo dell’investimento" citato nell’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 (secondo cui le tariffe incentivanti "... non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento …") si riferisce "all'intero costo imputabile all'investimento per l'impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento" e non al solo sovraccosto ambientale.

Si tratta di una precisazione assai significativa, dal momento che nel campo delle energie rinnovabili i costi di investimento di norma vengono fatti corripondere non all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto bensì ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.