Milano, 24 giugno 2015 - 00:00

Spalma incentivi fotovoltaico alla Corte Costituzionale

Il Tar del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del provvedimento cosiddetto "spalma incentivi" per il fotovoltaico (art. 26 comma 3 del Dl 91/2014, convertito in Legge 166/2014).

Con un'ordinanza citata all'interno di una serie di sentenze (vedi nei Riferimenti la Sentenza Tar Lazio 23 giugno 2015, n. 8614), il Tribunale  Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i dubbi mossi in merito alla costituzionalità dello spalma incentivi e ha rimesso alla Consulta il pronunciamento sulla legittimità costituzionale del provvedimento. I possibili profili di incostituzionalità riguardano gli articoli 3, 41 e 77 della Costituzione nonché il principio del legittimo affidamento.

Ricordiamo che lo spalma incentivi aveva stabilito per i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW la scelta tra una di queste 3 opzioni:

a) riduzione dell'incentivo (secondo le percentuali della Tabella Allegato 2, Dl 91/2014) e spalmatura su 24 anni;

b) rimodulazione "a doppio periodo", con un primo periodo di riduzione dell'incentivo seguito da un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura;

c) riduzione secca dell'incentivo del 6/7/8% (a seconda della taglia), per il periodo residuo di incentivazione.

In assenza di scelta esplicita da parte dell'operatore entro i termini previsti, il GSE applicava automaticamente l'opzione c).

Nella Sentenza n. 8614 del 23 giugno 2015, il Tar si dichiara competente a giudicare sulla questione economica dello spalma incentivi e ritiene ammissibile — riservandosi successivamente di entrare nel merito – una propria azione di accertamento concernente il diritto soggettivo del ricorrente a mantenere la Convenzione in essere stipulata con il GSE, senza dovere necessariamente dover scegliere una delle 3 opzioni previste, o comunque senza vedersi applicare automaticamente l'opzione c).

Quindi in una futura sentenza il Tar accerterà il diritto del ricorrente di non dover scegliere tra le 3 opzioni dello spalma incentivi (o, come già detto, di non doversi vedere applicata l'opzione c) in automatico). Il tutto è naturalmente condizionato dal giudizio di costituzionalità della Consulta, che mette in stand-by i vari ricorsi e le relative decisioni in merito.