Frigoriferi professionali, in vigore le nuove regole per etichettatura e eco-progettazione
Più efficienza e indicazione del consumo di energia per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali che saranno immessi sul mercato europeo a partire dal 1° luglio 2016.
Questo quanto stabilito da due Regolamenti emanati dalla Commissione europea, che entreranno in vigore il 28 luglio 2015.
Etichettatura armadi frigoriferi/congelatori professionali: Regolamento Commissione Ue 2015/1094/Ue
Come previsto dalla direttiva 2010/30/Ue sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia, il Regolamento definisce le modalità con cui deve essere stampata l'etichetta energetica e le informazioni che deve contenere.
L'obbligo di etichettatura si applica a partire dal 1° luglio 2016 e riguarda gli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.
Un aggiornamento dell'etichetta energetica è previsto a partire dal 1° luglio 2019.
Sono esclusi dall'obbligo:
a) armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;
b) armadi frigoriferi/congelatori professionali dotati di un'unità di condensazione a distanza;
c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20% del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;
e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;
f) saladette;
g) banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;
h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
i) armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 9;
j) frigocongelatori a due porte;
k) armadi statici;
l) armadi da incasso;
m) armadi roll-in e passanti;
n) congelatori a pozzetto.
>> Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare la pagina dedicata e il Regolamento nei Riferimenti in basso.
Progettazione ecocompatibile: Regolamento Commissione Ue 2015/1095/Ue
Come previsto dalla direttiva 2009/125/Ce sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, il Regolamento definisce le specifiche tecniche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (refrigeratori utilizzati nei processi industriali, ad esempio, per la produzione di vino, latte, stampaggi plastici, ecc.) e si applica agli abbattitori e agli armadi refrigerati professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.
La Commissione europea ha ritenuto che il principale parametro ambientale su cui intervenire ai fini dell'ecoprogettazione sia il consumo energetico nella fase di utilizzo delle apparecchiature in questione.
"Nel 2012 il consumo annuo di energia elettrica nell'Unione delle unità di condensazione, dei chiller di processo e degli armadi refrigerati professionali è stato stimato a 116,5 TWh (terawattora), il che equivale a 47 Mt di emissioni di CO2". Se non venissero attuati interventi specifici, la Commissione "prevede che il consumo annuo di energia raggiunga 134,5 TWh nel 2020 e 154,5 TWh nel 2030, il che equivale rispettivamente a 54,5 e 62,5 Mt di CO2". Inoltre, dall'effetto combinato del Regolamento sull'ecoprogettazione e quello sull'etichettatura la Commissione ha stimato che si possa produrre "un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 6,3 TWh entro il 2020 e a 15,6 TWh entro il 2030 rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento".
Sono esclusi dall'obbligo:
a) armadi refrigerati professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;
b) armadi refrigerati professionali dotati di un'unità di condensazione remota;
c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20% del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;
e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;
f) saladette;
g) banchi frigo e altre forme simili di armadi, destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e alla conservazione;
h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
i) abbattitori e camere di abbattimento con una capacità superiore a 300 kg di alimenti;
j) dispositivi di abbattimento a ciclo continuo;
k) armadi refrigerati professionali e abbattitori su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi refrigerati professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 10, o agli abbattitori, quali descritti nell'allegato I, definizione 11.
l) armadi da incasso;
m) armadi roll-in e passanti;
n) armadi statici;
o) congelatori a pozzetto.
Le specifiche tecniche di efficienza energetica, riportate negli Allegati Regolamento, si applicheranno con tempistiche diverse a seconda dell'apparecchiatura considerate a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 1° luglio 2018. Per maggiori informazioni, vedi la pagina dedicata e il Regolamento nei Riferimenti in basso.
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