Le nuove etichette energetiche per caldaie a combustili solidi e stufe per singoli ambienti
La Commissione Ue ha pubblicato i Regolamenti con le etichette energetiche che dovranno essere apposte alle caldaie alimentate a biomassa o carboni fossili e alle stufe e stufette utilizzate per riscaldare i singoli ambienti entro cui sono situate.
Come previsto dalla direttiva 2010/30/Ue sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia, i Regolamenti definiscono le modalità con cui deve essere stampata l'etichetta energetica e le informazioni che deve contenere.
Etichettatura energetica delle caldaie alimentate con combustibile solido: Regolamento Commissione Ue 2015/1187/Ue
L'obbligo di etichettatura si applica a partire dal 1° aprile 2017 e riguarda:
• le caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW. Per combustibile solido si intende, per esempio, la biomassa legnosa (cippato, pellet, legna da ardere, bricchette, segatura, ecc.) e i combustibili fossili tipo i carboni fossili (litantrace, antracite), la lignite, il coke, il carbone bituminoso, ecc.
• insiemi composti da una caldaia a combustibile solido avente una potenza nominale non superiore a 70 kW, abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari termici (collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore).
Un aggiornamento dell'etichetta è prevista a partire dal 26 settembere 2019.
>> Per maggiori informazioni, vedi la pagina corrispondente nei riferimenti in basso.
Etichettatura energetica per stufe e stufette: Regolamento Commissione Ue 2015/1186/Ue
L'obbligo di etichettatura si applica a partire dal 1° gennaio 2018 e riguarda stufe utili a mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato. In termine tecnico, tali stufe sono definite come "apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale".
Più in specifico, l'obbligo si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.
Un aggiornamento dell'etichetta è previsto a partire dal 1° gennaio 2022.
>> Per maggiori informazioni, vedi la pagina corrispondente nei riferimenti in basso.
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