Ecoprogettazione, i nuovi requisiti per stufe e caldaie a combustibile solido
La Commissione Ue ha pubblicato tre Regolamenti che definiscono i requisiti per l'ecoprogettazione di caldaie a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili) e stufe utilizzate per riscaldare i singoli ambienti entro cui sono situate.
Come previsto dalla direttiva 2009/125/Ce sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, i tre Regolamenti definiscono le specifiche tecniche per la progettazione ecocompatibile di:
• caldaie alimentate a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili);
• stufe per uso domestico e industriale, utilizzate per riscaldare i singoli ambienti entro cui sono situate;
• e stufe utilizzate per riscaldare sempre ambienti singoli, ma alimentate esclusivamente a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili).
Caldaie a combustibile solido: Regolamento Commissione Ue 2015/1189/Ue
Il Regolamento si applica dal 1° gennaio 2020 e riguarda:
• caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt ("kW"). Per combustibile solido si intende la biomassa legnosa (cippato, pellet, legna da ardere, bricchette, segatura, ecc.) e i combustibili fossili tipo i carboni fossili (litantrace, antracite), la lignite, il coke, il carbone bituminoso, ecc.
• insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.
>> Per maggiori informazioni, vedi il Regolamento nei Riferimenti in basso
La Commissione europea ha stato stimato che nel 2030 l'effetto combinato delle norme per l'etichettatura (per maggiori informazioni vedi i Riferimenti in basso) e le specifiche di progettazione ecocompatibile genererà un risparmio energetico annuo di circa 18 PJ (circa 0,4 Mtep), congiuntamente a una riduzione delle relative emissioni di diossido di carbonio ("CO2") pari a circa 0,2 Mt, nonché una riduzione di 10 kt di particolato, 14 kt di composti organici gassosi e 130 kt di monossido di carbonio.
Stufe per ambienti singoli: Regolamento Commissione Ue 2015/1188/Ue
Il Regolamento si applica dal 1° gennaio 2018 e riguarda stufe utili a mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato. In termine tecnico, tali stufe sono definite come "apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale".
Più in specifico, l'obbligo si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:
• per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW,
• e per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.
>> Per maggiori informazioni, vedi il Regolamento nei Riferimenti in basso
La Commissione europea ha stimato che nel 2020 l'effetto combinato delle norme per l'etichettatura (per maggiori informazioni vedi i Riferimenti in basso) e le specifiche di progettazione ecocompatibile genererà un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt.
Stufe per ambienti singoli alimentati a combustile solido: Regolamento Commissione Ue 2015/1185/Ue
Il Regolamento si applica dal 1° gennaio 2022 e riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.
Per combustibile solido si intende la biomassa legnosa (cippato, pellet, legna da ardere, bricchette, segatura, ecc.) e i combustibili fossili tipo i carboni fossili (litantrace, antracite), la lignite, il coke, il carbone bituminoso, ecc.
>> Per maggiori informazioni, vedi il Regolamento nei Riferimenti in basso
Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle per l'etichettatura energetica si traducano, nel 2030, in un risparmio energetico annuo di circa 41 PJ (0,9 Mtep), corrispondente a 0,4 Mt di CO2.
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