SEU e strutture complesse, assoRinnovabili contro l’Aeegsi
Dura la posizione dell'associazione, secondo cui l'interpretazione dell'Autorità - che esclude dalla quaifica SEU i centri commerciali, gli ospedali e realtà simili - è errata. Occorre porre rimedio o i soggetti interessati si staccheranno dalla rete.
Ricordiamo che i Sistemi efficienti di utenza (SEU) sono pensati per consentire una produzione e un consumo efficiente di energia nel medesimo sito. Per premiare l'efficienza di questi sistemi, il legislatore ha previsto delle agevolazioni legate all'esonero dal pagamento degli oneri generali di sistema su una quota parte dell'energia consumata.
Con il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo — TISSPC (delibera 578/2013/R/EEL), l'Autorità ha definito la regolamentazione in merito a agevolazioni e connessioni per tali sistemi (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).
Secondo assoRinnovabili, la regolamentazione dell'Aeegsi contiene un'interpretazione errata della normativa primaria, e cioè del Dlgs 115/2008 che ha introdotto il concetto di Seu.
L'interpretazione restrittiva di unità immobiliare
A parere dell'Associazione, l’Autorità — facendo leva su un'interpretazione restrittiva del concetto di 'unità immobiliare' — vuole restringere la categoria dei sistemi qualificabili come SEU, escludendo le strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. In particolare, il regolatore ritiene che solo alcuni immobili di strutture complesse possano essere classificati come 'unità immobiliari', perché soddisferebbero il requisito della destinazione alla realizzazione di un unico prodotto finale e/o servizio". Altri, invece, non possono essere considerati come 'unità immobiliari', perchè non soddisferebbero tale requisito.
Secondo quanto disposto dalla delibera 578/2013/R/EEL, infatti, l'unità di consumo deve conincidere con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze, se situate sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Inoltre, l'unità di consumo è definita come l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, tali che il prelievo complessivo di energia sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).
La tesi dell’Autorità in merito alle strutture complesse, e che "assoRinnovabili non condivide, può essere riassunta come segue:
— nelle strutture complesse sopra menzionate sono in astratto individuabili due o più immobili;
— di tali immobili, solo alcuni potrebbero essere classificati come "unità immobiliari" perché soddisferebbero il requisito della "destinazione alla realizzazione di un unico prodotto finale e/o servizio": prendendo ad esempio un centro commerciale, gli immobili/"unità immobiliari" sarebbero solo le parti comuni (atrii, corridoi, rampe mobili, ascensori, servizi igienici ecc.);
— dei medesimi immobili, altri, al contrario, non potrebbero essere classificati come "unità immobiliari" perché non soddisferebbero il requisito della "destinazione alla realizzazione di un unico prodotto finale e/o servizio": prendendo sempre ad esempio un centro commerciale, gli immobili/non "unità immobiliari" sarebbero gli esercizi commerciali presenti nel centro commerciale (negozi, bar, ristoranti ecc.);
— solo le strutture in cui sono presenti esclusivamente "unità immobiliari" destinate alla produzione di un unico bene o alla fornitura di un unico servizio sono identificabili come unica "unità di consumo" e quindi, possono dar vita (in presenza degli altri requisiti) a un SEU;
— al contrario le strutture complesse (ad esempio i centri commerciali) in cui sono compresenti "unità immobiliari"/unità di consumo e altri immobili, non potrebbero essere identificabili come unica "unità di consumo" e quindi, non potrebbero dar vita a un SEU;
— tali strutture potrebbero, semmai, essere definite come Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)".
Al contrario, assoRinnovabili ritiene che gli immobili presenti nelle strutture complesse partecipino tutti alla fornitura di un unico medesimo servizio (o alla produzione del medesimo bene); essi, quindi, sono tutti classificabili come 'unità immobiliari' che, insieme, compongono un’unica 'unità di consumo'.
La posizione del Ministero e la nozione di cliente finale
Il 17 giugno 2015, in risposta all'interrogazione parlamentare del Senatore Girotto, il Ministero dello sviluppo economico ha avallato l'interpretazione dell'Autorità affermando che, nel dare attuazione al decreto legislativo 115/2008, "occorre implementare strumenti che consentano di individuare in modo univoco l'unico cliente finale e l'area di pertinenza ... a tale fine è stata introdotta la definizione di unità di consumo ... e di unità immobiliare".
Tali concetti, "consentono di escludere dal SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali centri commerciali, ospedali, aereoporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi), evitando che essi siano impropriamente considerati come sistemi monocliente per i solo fatto di avere un intermediario unico (tipicamente il consorzio) o una bolletta energetica".
Non è dello stesso avviso assoRinnovabili: "il SEU con cliente finale costituito da una struttura complessa altro non è che un sistema di autoconsumo analogo, per configurazione, ad altri che la regolazione già ammette. Ad esempio, lo Scambio Sul Posto (SSP) che, analogamente al SEU, prevede l’esistenza di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili la cui energia prodotta viene utilizzata da un unico cliente finale che non è escluso sia costituito da una struttura complessa".
L'Associazione, perciò, ritiene che "la nozione di 'cliente finale', ai fini dell’attività di regolazione, specie per istituti del tutto simili debba essere univoca e non debba prestarsi a interpretazioni diverse (estensive o restrittive) a seconda delle esigenze contingenti".
E a chi, come il Ministero, dichiara che anche la Commissione europea identifica le realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribuzione chiusi (SDC), l'Associazione risponde che "attualmente tali sistemi non possono essere realizzati, in quanto si attende che l’Autorità provveda al completamento del relativo quadro regolatorio".
Le richieste dell'Associazione
"Chiediamo che l’Autorità riveda la sua posizione – afferma Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili – e confermi l’interpretazione di assoRinnovabili, la sola compatibile con la normativa primaria e con la disciplina europea che mirano entrambe alla promozione dell’efficienza energetica e dell’autoconsumo.
Se l’Autorità non muterà il suo orientamento ostile nei confronti dei SEU – prosegue Re Rebaudengo – i soggetti interessati si staccheranno dalla rete elettrica, così come già è accaduto nel settore della telefonia, con ogni prevedibile conseguenza sul sistema elettrico".
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