Milano, 10 agosto 2015 - 00:00

Obbligo diagnosi energetiche, conformità tra normativa nazionale e norme armonizzate

Il CTI ha verificato la conformità degli standard UNI CEI EN 16247 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 con i requisiti richiesti dal legislatore per l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal Dlgs efficienza per le grandi imprese e le imprese energivore

Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Dlgs 102/2014 — di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica — entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).

Dati i numerosi dubbi degli operatori del settore sull'applicazione della norma, nel maggio scorso il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una Circolare, con lo scopo di fornire chiarimenti per facilitare l’esecuzione degli audit (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).

Sulla base di quanto stabilito dal Dlgs 102/2014 e di quanto specificato nella Circolare del MiSE, il Comitato termotecnico italiano ha redatto ora una tabella di conformità per "verificare la congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014".

Da quanto riportato nella tabella, il CTI ritiene che:

— l’esecuzione di diagnosi energetiche conformi alla UNI CEI EN 16247-1:2012, congiuntamente alle parti specifiche (settore per settore — 2014) "possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014, ad eccezione dell’analisi del costo del ciclo di vita per il settore dei trasporti non declinato nella corrispondente parte 4";

— l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 "possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 in tutti i settori";

— fintanto che non venga pubblicata una norma tecnica specifica, le UNI CEI EN 16247-1:2012 e 2:2014 "possono essere applicate anche alle singole unità abitative (singoli appartamenti, unità monofamiliari, ville e residenze monofamiliari, ecc.)".

Per consultare la Tabella, vedi i Riferimenti in basso.