Emilia Romagna, nuove regole per la certificazione energetica degli edifici
La Regione si è uniformata alle disposizioni nazionali emanate in attuazione della direttiva europea sulla prestazione e certificazione energetica degli edifici (2010/31/Ue). Le nuove regole entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.
Con la Delibera della Giunta regionale del 7 settembre 2015, n. 1275, la Regione Emilia-Romagna ha uniformato le disposizioni regionali sulla certificazione energetica degli edifici alle disposizioni contenute nel Dpr 75/2013, nel Dlgs 192/2005 e nei suoi decreti attuativi.
Ricordiamo che il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale tre importanti decreti attuativi che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica negli edifici, attuando quanto disposto dal Dlgs 192/2005 come modificato in fase di recepimento della direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (per maggiori informazioni, consulta la nostra sezione "Efficienza edifici" nei Riferimenti in basso).
Le disposizioni dettate dalla delibera entrano in vigore il 1° ottobre 2015. Fino a tale data si applica quanto disposto dalla Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156.
Il nuovo provvedimento detta le regole su:
• il contenuto dell’Attestato di Prestazione Energetica e la costituzione del sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti, contenente gli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati;
• le modalità e le procedure utilizzate dal SACE (Sistema Accreditamento Certificatori Energetici) per l’accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con riferimento ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
• le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori accreditati devono rispettare per determinare la prestazione energetica degli edifici e per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, nonché gli obblighi relativi alla sua registrazione, consegna, allegazione ed esposizione;
• i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici e i criteri di classificazione applicabili;
• le modalità di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e le sanzioni per chi non rispetta i criteri disposti dalle norme regionali.
Attenzione: la Regione ha disposto che i proprietari di immobili già dotati di APE (o di ACE) in corso di validità, anche se rilasciato in conformità alle norme vigenti precedentemente all’entrata in vigore della Dgr/1275/2015, non sono obbligati a produrne uno nuovo.
>> Un'analisi dettagliata di tutte le novità contenute nella delibera la si può trovare nella nostra pagina del Dossier Emilia Romagna dedicata alla Certificazione energetica (vedi i Riferimenti in basso).
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Certificazione energetica e certificatori in Emilia Romagna (dal 1° ottobre 2015)
in Nextville (Dossier Emilia Romagna)
-
Efficienza edifici: prestazioni e certificazione energetica degli edifici
in Nextville (Efficienza edifici)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Dpr 16 aprile 2013, n. 75 - Criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Le regole nazionali per l'accreditamento dei certificatori energetici dettati dal Dpr 75/2013
in Nextville (Efficienza edifici)