Tar Puglia: la VIA non include automaticamente l'autorizzazione paesaggistica
In assenza di precise disposizioni regionali di coordinamento procedimentale, il provvedimento di VIA non elimina la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica.
Questo è quanto osservano i giudici amministrativi del Tar Puglia nella sentenza n. 1204 del 6 agosto 2015, specificando come l'autorizzazione paesaggistica — in qualità di "atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l'intervento in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela" — non può ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di VIA.
La Valutazione di impatto ambientale – sottolineano i giudici – peraltro "risulta, in potenza, idonea ad includere in sé la valutazione di tutti i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente, nell'accezione consolidata comprensiva anche della componente paesaggistica" (vedi articolo 26, Dlgs 152/2006). A livello normativo regionale è dunque possibile, nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, intervenire affinché il provvedimento di Via comprenda anche l'autorizzazione paesaggistica.
Questo però non è il caso della Regione Puglia, che nel lasso temporale riferito al caso oggetto della sentenza (fine 2013) era sprovvista di un'effettiva forma di coordinamento tra i due procedimenti, coordinamento concretizzatosi definitivamente solo con la Lr 12 febbraio 2014, n. 4.
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