Incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche: il parere dell'Aeegsi su bozza decreto
L’Autorità per l’energia ha rilasciato il parere sullo schema di decreto per l'incentivazione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Con Parere n. 489/2015/I/efr del 14 ottobre 2015 (vedi Riferimenti), l’Autorità affronta i diversi punti della bozza di decreto sui quali si ravvisano possibili criticità. Li elenchiamo qui di seguito in maniera sintetica:
• Ammissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al meccanismo incentivante. Al fine di preservare le iniziative già avviate, si ritiene opportuno prevedere che il nuovo schema di decreto consenta l’accesso agli incentivi anche agli impianti per i quali i lavori di realizzazione vengono avviati prima del loro inserimento nelle nuove graduatorie (Aste e Registri). Si richiede quindi la soppressione dell’articolo 4, commi 5 e 6, dello schema di decreto.
• Disposizioni in merito all’ammissione di impianti "ex zuccherifici" agli strumenti incentivanti. Si ritiene che l’articolo 19 dello schema di decreto — il quale stabilisce che gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero continuino ad accedere agli incentivi del Dm 18 Dicembre 2008 nel limite di 120,5 MW — debba essere soppresso, affinché a tutti gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici si applichino le medesime procedure e il medesimo trattamento.
• Quantificazione dell’incentivo da riconoscere agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Si ritiene opportuno prevedere che, nel caso in cui vengano utilizzati componenti rigenerati, la tariffa base (riportata nell’Allegato 1 allo schema di decreto) assuma un valore inferiore a quello spettante nel caso in cui vengano utilizzati componenti nuovi. Si chiede inoltre di puntualizzare meglio il significato del termine "componente rigenerato".
• Criteri di calcolo del feed in premium nei casi di prezzo zonale orario superiore rispetto alla tariffa base ovvero negativo. Al fine di evitare disparità di trattamento tra gli impianti di potenza fino a 500 kW (feed in tariff) e quelli di potenza superiore (feed in premium), si ritiene opportuno prevedere che l'incentivo di tipo feed in premium sia calcolato come differenza oraria, sia positiva che negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario, modificando in tal senso quanto riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.
• Criteri di calcolo del costo indicativo degli incentivi. Si ritiene opportuno modificare l'articolo 27, comma 1, punto v), dello schema di decreto, in modo tale che il costo indicativo massimo annuo degli incentivi contempli — per gli impianti che hanno aderito allo "spalmaincentivi" volontario (Dl 145/2013) — il valore dell'incentivo a valle e non antecedente dell'operazione di rimodulazione.
• Precisazioni in merito all'applicazione degli incentivi di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008. Si propone di modificare e sopprimere parte dell'articolo 25 comma 2 dello schema di decreto recante interpretazione della locuzione "energia immessa nel sistema elettrico" riferita al Dm 18 dicembre 2008.
• Tempistiche di erogazione degli incentivi. Dal momento che le tariffe incentivanti che prenderanno il posto dei Certificati Verdi potrebbero essere erogate dal GSE il secondo mese successivo a quello di produzione anzichè, come avviene per i CV, quando sceglie il produttore e comunque entro tre anni dall'emissione, ci si attende che nel 2016 il costo impuntabile ai CV superi i 5 miliardi portando così il totale della voce A3 sopra i 14 miliardi di euro (rispetto ai 12,5 attesi per il 2015). Appare quindi necessario valutare l'introduzione, nello schema di decreto, di misure finalizzate a rendere sostenibile tale rilevante incremento di oneri, allocandone una parte anche agli anni successivi al 2016.
Per ogni ulteriore approfondimento rimandiamo alla consultazione del Parere dell'Autorità e allo schema di decreto che — lo ricordiamo — attende ancora il vaglio della Conferenza unificata.
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