Milano, 26 ottobre 2015 - 00:00

DDL Stabilità 2016, ecco il testo arrivato in Senato

Proroga di un anno delle detrazioni fiscali 50%, 65% e bonus mobili, ripristino IVA al 10% per il pellet e stabilizzazione della fiscalità "di favore" per le agroenergie.

Queste le principali novità in materia di energia contenute del DDL Stabilità 2016 che, dopo gli annunci del Governo e il via libera del Quirinale, è ora arrivato all’esame del Senato.

Segnaliamo qui di seguito i punti direttamente attinenti al comparto energetico:

Art. 6 comma 1. La scadenza dei bonus fiscali attualmente vigenti (detrazioni 50% ristrutturazione, 65% efficientamento energetico e 50% bonus mobili) viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2016.

Art. 6 comma 2. Per il solo 2016 si introduce un’altra particolare tipologia di bonus mobili, con detrazione del 50% su un ammontare complessivo di 8mila euro, per "le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale …." La detrazione, diversamente dall’altro bonus mobili con cui peraltro non è cumulabile, è quindi agganciata all’acquisto dell’immobile e non a lavori di ristrutturazione.

Art. 6 comma 3. Le detrazioni del 65% per l’efficienza energetica "sono usufruibili, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica."

Art. 47 comma 5. Viene stabilizzato il regime fiscale per le agroenergie applicato negli anni 2014 e 2015. Tale regime – lo ricordiamo – stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabii agroforestali (fino a 2.400.000 kWh annui) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kWh annui) nonché di carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, si consideri produttiva di reddito agrario. Solo la quota di produzione eccedente tali limiti è soggetta a un coefficiente di redditività del 25%. Viene quindi scongiurata la fine dell'applicazione del reddito catastale sulle agroenergie, che era prevista a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 47 comma 11. L’aliquota IVA sul pellet torna al 10%, dopo che nella precedente legge di Stabilità era stata portata al 22%.

La redazione di Nextville continuerà a seguire l'iter parlamentare del provvedimento, che porterà senza dubbio delle modifiche al testo attuale (consultabile nei riferimenti qui sotto).