Elettrodotti, illegittima norma regionale che sottrae piccoli progetti a valutazione ambientale
Ai sensi del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) anche piccoli interventi su linee elettriche non possono essere esclusi da una valutazione ambientale, è dunque illegittima una legge regionale che dispone diversamente.
La Corte Costituzionale lo ha ribadito nella sentenza 5 novembre 2015, n. 215 bocciando la legge regionale del Veneto 30/2014. Dalla lettura dell'allegato IV, Parte II, Dlgs 152/2006 sulla verifica di assoggettabilità a Via, secondo i Giudici emerge come il Legislatore statale abbia ritenuto di non escludere aprioristicamente da una valutazione ambientale la modifica del tracciato degli elettrodotti anche di scarsa entità, per verificare di volta in volta se vi siano ripercussioni negative sull'ambiente.
La legge regionale in parola escludendo da autorizzazione o denuncia le varianti di tracciato degli impianti elettrici inferiori a 500 m., a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali ha l'effetto di sottrarre queste opere anche alla valutazione di impatto ambientale che si innesta come sub procedimento nel procedimento di autorizzazione. In altre parole se l'attività è resa libera la valutazione ambientale non può esplicarsi e questo è in contrasto con le norme in materia del Codice ambientale che per effetto della competenza esclusiva statale sono norme cui la Regione non può derogare.
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