Reti private e RIU, nuove regole dall'Autorità
Definito il quadro regolatorio dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per i Sistemi di distribuzione chiusi (SDC).
Con la delibera 539/2015/R/EEL, l'Autorità per l'energia ha definito la discipilina di dettaglio per i cosiddetti Sistemi di distribuzione chiusi, che comprendono le Reti Interne di Utenza (RIU) e le altre reti private (per maggiori informazioni, vedi la nostra sezione dedicata consultabile nei Riferimenti in basso).
Il nuovo quadro regolatorio ha previsto:
• l'individuazione delle reti che rientrano negli SDC, con particolare riferimento ai criteri di estensione geografica;
• le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi: il provvedimento prevede che tale regolazione sia quanto più simile possibile a quella cui sono soggette le reti pubbliche, poiché il gestore di un SDC, ai sensi della direttiva 2009/72/CE è, di fatto, un distributore;
• la definizione delle condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento e le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
• le modalità di applicazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema: le RIU i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema sull’energia prelevata e, dal 1° gennaio 2015, sull'energia consumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete; le altre reti private pagano i corrispettivi sull'energia consumata;
• le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico: "esso può esplicarsi non solo tramite la possibilità di scegliere un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, ma anche prevedendo che gli utenti, nel caso in cui non accettino le condizioni di erogazione del servizio di trasporto da parte del gestore del SDC, abbiano il diritto di richiedere la connessione al gestore di rete concessionario, diventando, di conseguenza, utenti della rete pubblica, fermo restando ovviamente il potere dell'Autorità di intervenire con misure prescrittive a tutelare l'utente connettibile al SDC da eventuali condotte lesive del gestore. In quest'ultimo caso, la delibera prevede che, almeno nel caso di connessioni in media e alta tensione, i corrispettivi per la connessione siano posti pari ai costi standard della connessione in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari, in deroga alla regolazione vigente, al fine di rendere il gestore di rete concessionario e le tariffe definite dall'Autorità neutrali rispetto alle scelte operate dagli utenti connettibili al SDC".
La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la delibera ha previsto modalità di applicazione transitorie fino alla fine del 2016: i sistemi chiusi che non sono nell'elenco RIU devono pagare il pregresso. Invece alle RIU che hanno pagato gli oneri di sistema per i prelievi interni spetterà un rimborso.
Pagine correlate
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Delibera Autorità energia 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/EEL
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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I Sistemi di distribuzione chiusi: le Reti Interne di Utenza e le altre reti private
in Nextville (Incentivi e bandi)