Milano, 2 dicembre 2015 - 00:00

Consiglio di Stato: nella Via è escluso il silenzio-assenso

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si può concludere con un silenzio-assenso dell'Amministrazione procedente.

Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 ottobre 2015, n. 4712 (vedi Riferimenti) ha rigettato le doglianze di una società che intendeva costruire un parco eolico in Puglia. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità del silenzio-assenso in materia di Via previsto dalla legge regionale pugliese 11/2001 vigente ratione temporis. Per i Giudici la norma regionale va disapplicata in quanto in contrasto coi principi comunitari in materia di Via che richiedono un provvedimento espresso e con le norme nazionali sul procedimento amministrativo (legge 241/1990, articolo 20) che escludono dal meccanismo del silenzio-assenso gli atti in materia ambientale e paesaggistica.

Da rigettare di conseguenza anche l'affermazione che il silenzio-assenso in materia di Via era applicabile essendosi già svolta la procedura di "screening" (verifica di assoggettabilità a Via). Infine il Collegio ricorda che sebbene il procedimento di autorizzazione unica a realizzare il parco eolico ex Dlgs 387/2003 si deve chiudere in 180 giorni (ora sono 90) è escluso che il decorso del termine privi l'Amministrazione dal provvedere o formulare richieste di ulteriore documentazione, né produce un effetto abilitativo per il privato non operando nemmeno in questo caso il silenzio-assenso.