Collegato ambientale in GU: ecco le novità in materia di energia
E' stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 sulla "Green economy", nota anche come ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014.
Ci limitiamo a segnalare qui di seguito alcune tra le principali novità che interessano il settore energetico:
• SEU. Viene modificata la definizione di SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) contenuta nel Dgls 115/2008, togliendo il limite dei 20 MWe di potenza;
• Certificati Bianchi. Il meccanismo dei Certificati Bianchi viene esteso ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione.
• Sottoprodotti impianti biomassa e biogas. I sottoprodotti produzione e della trasformazione degli zuccheri e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica fonti rinnovabili (Tabella 1-A, Dm 6 luglio 2012). E' inoltre specificato che, tra i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomassa e biogas, si possono utilizzare quelli della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti, ma "limitatamente al legno non trattato".
• Interpretazione autentica incentivi. Il requisito temporale (entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012) richiesto agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento (ex Dm 25 ottobre 2005) e connessi ad ambienti agricoli per poter beneficiare dei Certificati Verdi, si interpreta nel senso che non soltanto deve essere avvenuta l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica. Per la transizione dal sistema dei CV alla nuova tariffa 2016, il residuo periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’energia sia elettrica che termica.
• RAEE fotovoltaico. Modificando il Dlgs 49/2014, si stabilisce che i Consorzi che gestiscono i Raee da pannelli fotovoltaici debbano adottare — per ogni modulo immesso sul mercato — un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste nel disciplinare adottato dal GSE nel dicembre 2012.
Ricordiamo che quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 entrerà in vigore il 2 febbraio 2016.
Consigliamo di consultare il provvimento e anche la nostra tabella in cui sono riportate tutte le disposizioni della legge relative all'energia, al territorio e alla Via.
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