Milano, 10 febbraio 2016 - 00:00

Seu e oneri di rete su energia consumata, le aliquote 2016

Dal 1° gennaio 2016 si applicano i valori e i parametri già fissati nel 2014 (con la Delibera 675/2014/R/eel) e modificati nel 2015 (con la delibera 302/2015/R/com). L'unica novità riguarda gli energivori.

Con il comunicato dell'8 febbraio 2016, l'Autorità per l'energia ha reso note le disposizioni in merito all'applicazione di quanto previsto dalla delibera 609/2014/R/com, riguardo ai valori e i parametri che i SEU e i SEESEU devono corrispondere sull'energia consumata.

Ricordiamo che tali sistemi, oltre a pagare gli oneri di rete sull'energia prelevata, pagano anche i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia consumata, limitatamente alle parti variabili e "in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete" (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).

In relazione a ciò, l'Autorità ha reso noto che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, fino a nuovo provvedimento dell'Autorità, si applicano i valori e i parametri già fissati con la deliberazione 675/2014/R/eel, come successivamente modificati dalla deliberazione 302/2015/R/com".

Riguardo le imprese a forte consumo di energia, l'Autorità ha anche precisato che:

• "la maggiorazione dell'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3, calcolata secondo la formula di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel si applica a tutti i SEU e SEESEU in media tensione, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica";

• "la Cassa per i servizi energetici e ambientali riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione nella misura del 5% dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU, secondo le modalità previste dalla medesima Cassa, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr articolo 6 della deliberazione 609/2014/R/eel)".

Pagine correlate