Milano, 4 marzo 2016 - 00:00

Detrazioni e bonus mobili, precisazioni dall'Agenzia delle entrate

Molte le risposte contenute nella Circolare 3/E ai quesiti formulati da Caf e operatori sulle spese detraibili e deducibili. La sostituzione della caldaia, l'acquisto mobili e i condomìni minimi tra i temi di maggiore interesse.

Sostituzione caldaia e bonus mobili

L'Agenzia precisa che "i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione (detrazione 50%, ndr), poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come manutenzione straordinaria".

Niente più codice fiscale per i condomìni minimi

Con riferimento alle detrazioni del 50% e del 65% (interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico) per gli interventi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, l'Agenzia "consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste".

Cumulabilità tra detrazioni 50% e detrazioni per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

L'Agenzia ribadisce quanto già chiarito nella Circolare n. 57 del 1998: le detrazioni di cui all'articolo 16-bis Tuir (detrazioni 50% per ristrutturazioni edilizie) "sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento".

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