Milano, 15 marzo 2016 - 00:00

Certificati bianchi CAR, novità dal GSE

Revisione del manuale per l'utilizzo del portale RICOGE, nuova versione del format di relazione tecnica di riconoscimento CAR e aggiornamento delle domande più frequenti sulla Cogenerazione ad alto rendimento.

Queste le novità annunciate dal GSE con il comunicato stampa di ieri.

Revisione manuale

A seguito di alcune modifiche introdotte sul Portale RICOGE, il Gestore ha pubblicato la terza edizione del "Manuale utente RICOGE".

Ricordiamo che il manuale ha lo scopo di guidare gli operatori nelle fasi di compilazione e invio al GSE, tramite l’applicazione web RICOGE, delle richieste di:

• accesso al meccanismo Certificati Bianchi CAR, ai sensi del Dm 5 settembre 2011;

• riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento, ai sensi del Dlgs 20/2007 e del Dm 4 agosto 2011;

• valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 7 del Dm 5 settembre 2011;

• riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ai sensi della Delibera AEEG 42/02 e s.m.i. ai fini dell’accesso ai Certificati Verdi per le unità di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento ai sensi del Dm 24 ottobre 2005.

Nuovo format riconoscimento CAR

Una nuova versione del format di relazione tecnica di riconoscimento CAR è stata pubblicata nella sezione "Documenti" del sito del GSE. Il format è utile per la presentazione delle richieste di riconoscimento dell'impianto come cogenerativo ad alto rendimento e il conseguente accesso ai Certificati bianchi CAR.

Aggiornamento FAQ

Arricchita anche la sezione delle FAQ, con risposte alle domande più frequenti poste dagli operatori riguardo la Cogenerazione ad alto rendimento, al riconoscimento CAR e all'accesso ai CB CAR.

Calcolo PES

Infine, il GSE, pubblicando sul suo sito il Regolamento 2015/2402/Ue, ci ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2016, i  rendimenti di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore da utilizzare per il calcolo del PES contenuti negli allegati IV, V, VI e VII del Dm 4 agosto 2011 non si applicano più. Da tale data, si applicano i valori di riferimento degli allegati I e II al Regolamento Ue.

Per maggiori informazioni, vedi riferimenti in basso.

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