Detrazioni 65%, le regole per cessione credito dei soggetti no tax area
L’Agenzia delle entrate ha rese note le modalità operative per la cessione del credito spettante per le spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, attuando così quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.
I soggetti "incapienti" che – essendo esclusi dall’imposizione Irpef – non potrebbero fruire del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, potranno cedere, sotto forma di credito, la detrazione loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 22 marzo 2016 dell’Agenzia delle entrate, il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del singolo condomino incapiente, in base alla tabella millesimale di ripartizione. Il credito cedibile riguarda le spese pagate nel 2016, ma possono comunque riferirsi anche a lavori iniziati in anni precedenti.
I fornitori potranno fruire del credito in 10 quote annuali di pari importo; tale credito potrà essere da loro utilizzato solo in compensazione, tramite modello F24.
La volontà dei condòmini incapienti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate specifica inoltre una serie di dettagli procedurali e di obblighi informativi nei confronti dell’Agenzia stessa.
Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare il Provvedimento 22 marzo 2016 e anche la nostra pagina dedicata a questa importante novità fiscale.
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