Milano, 13 aprile 2016 - 00:00

Autorizzazioni FER, l'ubicazione in area agricola non garantisce parere positivo

Con la Sentenza 1274/2016, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Toscana che aveva respinto il ricorso relativo al mancato rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto a biomassa in area agricola.

Appellandosi all'articolo 12 del Dlgs 387/2003, l'azienda che aveva intenzione di realizzare l'impianto riteneva che il giudizio negativo di Valutazione di impatto ambientale reso dalle autorità competenti non avesse fondamento per numerose motivazioni, tra cui l'ubicazione dell'impianto in area agricola.

Il comma 7 dell'articolo citato dispone, infatti, che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere realizzati in zone agricole. Secondo quanto deciso dal Tar Toscana, avvalorato dal Consiglio di Stato con la Sentenza 1274/2016: "l'articolo 12, comma 7, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in quanto rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione".

Nella medesima Sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito un'altra questione degna di nota: la procedura di Via ha carattere autonomo rispetto al procedimento generale in cui essa si inserisce.

Anche se il Comune di competenza aveva dato, in prima battuta, parere favorevole all'ubicazione dell'impianto nel luogo indicato dall'azienda, tale assenso doveva ritenersi come "mera intesa di massima che, certamente doveva intendersi condizionata, come è ovvio, da un positivo apprezzamento degli organi competenti deputati alla valutazione di impatto ambientale".

>> Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare la sentenza nei Riferimenti in basso.

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