Milano, 2 maggio 2016 - 00:00

Connessione impianti, nuovo codice di rete da Regolamento Ue

Dal 17 maggio 2019 sarà operativo un nuovo Codice di rete, applicabile direttamente in ciascun Stato membro, per la connessione dei gruppi di generazione sincroni, dei parchi di generazione e dei parchi di generazione offshore.

Lo ha stabilito il Regolamento Commissione Ue 2016/631/Ue, con lo scopo di "assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione".

Poiché la quota di rinnovabili nel mix energetico europeo cresce sempre più, diventa essenziale che anch'esse contribuiscano alla sicurezza del sistema; "il nuovo codice di rete faciliterà questo processo e consentirà di connettere più impianti a fonti rinnovabili, garantendo la stabilità del sistema" ha spiegato Konstantin Staschus, segretario generale di ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity — la Rete Europea dei Gestori di rete dei sistemi di trasmissione di energia elettrica).

"La pubblicazione (del Regolamento, ndr) — ha aggiunto Staschus — è un grande successo per tutte le istituzioni Ue, le autorità di regolamentazione, i produttori e altri gruppi che hanno lavorato duramente per far compiere al sistema elettrico un passo avanti, verso l'era delle energie rinnovabili".

In particolare, il Regolamento definisce i requisiti applicabili agli impianti di generazione considerati significativi, e cioè quelli che ricadono nelle seguenti categorie:

• punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima di almeno 0,8 kW;

• punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia proposta da ciascun TSO, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 e alla Tabella 1 del Regolamento.

>> Per conoscere nel dettaglio i requisiti previsti, invitiamo i lettori a consultare il Regolamento nei Riferimenti qui in basso.

In assenza di tali requisiti, il gestore di rete è obbligato a rifiutare la richiesta di connessione.

Il Regolamento non si applica:

• ai gruppi di generazione esistenti (tranne alcuni casi specificati nel Regolamento);

• ai gruppi di generazione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione di isole di uno Stato membro i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con le aree sincrone dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord e del Baltico;

• ai gruppi di generazione installati per fornire energia di riserva e funzionare in parallelo con la rete per meno di cinque minuti per mese civile mentre il sistema si trova in stato normale. Il funzionamento parallelo durante la manutenzione o le prove di messa in esercizio del gruppo di generazione non contano ai fini del limite di cinque minuti;

• ai gruppi di generazione che non hanno un punto di connessione permanente e sono utilizzati dai gestori di sistema per fornire temporaneamente potenza quando la normale capacità del sistema è parzialmente o completamente indisponibile;

• ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio.

Il Regolamento entrerà in vigore il 17 maggio 2016 e si applicherà direttamente in ciascun Stato membro a partire dal 17 maggio 2019.