Contabilizzatori di calore e ristrutturazioni: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
In vista della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dai Caf e da altri operatori in merito alla corretta interpretazione della disciplina riguardante alcuni oneri detraibili.
Segnaliamo in particolare due interessanti questioni contenute nella Circolare 18/E del 6 maggio (alla quale rimandiamo per ogni ulteriore approfondimento).
Installazione contabilizzatori di calore
Si chiarisce che le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore — che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016 (ai sensi del Dlgs 102/2014) — sono detraibili:
• al 65%, solo se l’installazione avviene "in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione — e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione — ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (…)";
• al 50%, se non vi è contestuale sostituzione – integrale o parziale – dell’impianti di climatizzazione esistente "ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica".
Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione
Su un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito — regolarmente registrato — ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le spese e usufruendo della detrazione del 50%. A seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell’immobile in questione?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è "sì". Anche se l’immobile è già di proprietà del figlio e non rientra quindi nell’asse ereditario, il figlio è comunque erede del defunto e "in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione". E' tuttavia indispensabile che "l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo".
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