Milano, 19 maggio 2016 - 00:00

Pannelli non conformi: GSE può revocare solo premio 'made in Eu', ma non tariffa incentivante

Il GSE, qualora in seguito a sopralluogo dovesse riscontrare inesattezze nei dati forniti dal soggetto responsabile, non può decidere automaticamente per la decadenza dall’incentivo ma deve procedere ad un’attenta valutazione del caso.

Con sentenza n. 2006 del 18 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso una sentenza con cui il Tar Lazio aveva rilevato la legittimità dei provvedimenti attraverso i quali il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e la restituzione degli incentivi percepiti.

Tali provvedimenti del GSE erano risultanze di attività di controllo, mediante le quali era stata verificate la non corrispondenza delle matricole dei moduli rispetto a quanto riportato nell'Attestato di Factory Inspection allegato alla richiesta di incentivo, e la non conformità degli stessi moduli alla disciplina Cei/En 50380.

Secondo i giudici del Cds, non si possono ritenere corrette le conclusioni dei giudici del Tar, "nella parte in cui afferma addirittura che la non veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla provenienza europea dei moduli fotovoltaici, rilevanti esclusivamente per l'ottenimento del bonus previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) Dm 5 maggio 2011 [premio moduli made in Eu, ndr], porta con sé la decadenza tout court della concessione tariffaria per falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 42 comma 3 Dlgs 28/2011".

Sbaglia dunque il GSE, "laddove ritiene che nella normativa sopra descritta [Dm 5 maggio 2011 e Dlgs 28/2011, ndr]  possa rinvenirsi una sorta di 'automatismo' tra la presentazione di dati o documenti falsi ovvero non veritieri, da parte del soggetto istante, e la decadenza dello stesso dalle tariffe incentivanti".