Milano, 26 maggio 2016 - 00:00

Gli oneri GSE per verifiche e controlli sono da rivedere

Lo ha disposto il Tar del Lazio, accogliendo in parte il ricorso di assoRinnovabili che chiedeva l'annullamento del Dm 24 dicembre 2014 con cui sono state fissate le tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per verifiche e controlli sugli incentivi

Con il Dm 24 dicembre 2014 sono state approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del Dl n. 91/2014. Per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso.

Nel 2015 assoRinnovabili, insieme ad altre aziende, ha fatto ricorso al Tar del Lazio chiedendo l'annullamento del decreto, perchè "la rimodulazione dei costi da addebitare agli operatori sarebbe stata approvata in assenza di istruttoria e in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; in particolare, non sarebbero state espresse né la metodologia di calcolo né la previsione dei costi relativi al triennio 2015/2018" e non sarebbero stati considerati gli effetti delle disposizioni previste dallo spalma-incentivi (Dm 6 novembre 2014). Inoltre, "mancherebbe la quantificazione, prevista dalla legge, degli introiti del Gse derivanti dall'applicazione del nuovo regime tariffario, ciò che impedirebbe di verificare la connessione con l'esclusiva finalità, parimenti indicata nella legge, di copertura degli oneri per le inerenti attività". Per non parlare di numerosi errori materiali "comportanti l'applicazione di costi del tutto sproporzionati a carico di ciascun operatore".

Con Sentenza n. 6102 del 24 maggio 2016, il Tar Lazio, accogliendo in parte il ricorso di assoRinnovabili, ha stabilito che devono essere annullati, nel par. 2, allegato 1 del Dm 24 dicembre 2014:

• il riferimento alla potenza dell'impianto ("/kW") nella Tab. 2, riquadro "corrispettivo per istruttoria" (il riferimento è al corrispettivo per le spese di istruttoria previste per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

• il primo periodo del 2° capoverso, concernente la tariffa applicabile ai Certificati Verdi per l'anno 2015.

Inoltre, il Tar ha ritenuto illeggittime le Modalità operative del GSE sugli oneri per le parti riguardanti il Ritiro dedicato, la Cogenerazione ad alto Rendimento e i Biocarburanti. Secondo i giudici, la previsione dei costi contenute in alcuni punti del documento del GSE "fuoriescono dall'ambito oggettivo determinato nel Dm, posto che non si limitano a individuare 'modalità' o 'istruzioni operative' per la riscossione delle tariffe, ma stabiliscono modalità di applicazione delle tariffe stesse, invadendo un ambito riservato ad atti di rango normativo. Le previsioni delle 'modalità operative' innanzi specificate sono pertanto illegittime e vanno conseguentemente annullate".

Per tale ragione, i giudici hanno stabilito che devono essere annullati i seguenti punti delle Modalità operative:

•  il 2° capoverso del paragrafo 3 (Ritiro dedicato);

• il 2° capoverso del paragrafo 5.1 (Riconoscimento Car);

• il 1° capoverso del paragrafo 6.3 (Biocarburanti).