Emilia Romagna, avviati i controlli di conformità APE
Con l'avviso del 1° giugno 2016, il SACE ha comunicato che diventano sistematici i controlli di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica, sia per quelli già emessi sia per quelli in fase di registrazione nel sistema regionale di certificazione
Sulla base dalle disposizioni emanate dalla Dgr 1275/2015 (come modificata dalla Dgr 304/2016), ERVET, l’Organismo regionale di Accreditamento, deve effetture dei controlli a campione per verificare la conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) alla normativa vigente.
Tali verifiche "possono essere effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza, in coincidenza con l'avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale). In quest'ultimo caso, quando il sistema selezione l'APE da sottoporre a controllo, la procedura di registrazione viene sospesa ed il soggetto certificatore riceve il relativo avviso".
Una volta ricevuto l'avviso, il certificatore può:
• "rimanere in attesa di ulteriori indicazioni circa le modalità di conduzione della verifica (scelta consigliata): in tal caso, l'ispezione verrà effettuata sulla bozza;
• al contrario, se viene proseguita e conclusa la procedura di registrazione definitiva con firma digitale, l'ispezione verrà effettuata sull'APE emesso, con le relative eventuali conseguenze in termini di potenziale irrogazione delle sanzioni previste nel caso vengano rilevate condizioni di non conformità riconducibili ad infrazione della normativa vigente".
Una volta che ERVET ha condotto le opportune verifiche, a seconda di quanto accertato, può:
• "chiudere la procedura di controllo: in tal caso, il certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al "Rapporto di Accertamento Documentale", sul quale sono riportate le risultanze dell'accertamento effettuato;
• proseguire la procedura di controllo mediante verifica di secondo livello (ispezione in campo): in tal caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale di specifica che sarà contattato dall'Ispettore incaricato per lo svolgimento del sopralluogo".
ATTENZIONE: "se l'ispezione viene effettuata su un APE ancora in stato di bozza (quindi non registrato con firma digitale), la procedura di controllo termina con la redazione e la consegna del "Rapporto di Ispezione" sul quale sono riportate le risultanze dell'ispezione effettuata; se invece la ispezione viene effettuata su un APE già compiutamente registrato con firma digitale, e vengono rilevate condizioni riconducibili ad infrazione della norma, al certificatore verrà notificato il relativo “Verbale di accertamento ed ispezione", riportante le condizioni di irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente".
Se il certificatore non è d'accordo con i risultati delle verifiche e ispezioni può avvelersi dell'istituto della diffida (art. 7Bis della legge regionale 21/84). Detta diffida non può essere reiterata per la stessa tipologia di infrazione per un arco di cinque anni.
Se non risulta più possibile usufruire della diffida (o perché già utilizzata in occasioni precedenti, o per scadenza dei termini temporali previsti), "la violazione può essere estinta entro 60 giorni mediante pagamento dell'ammenda in misura ridotta, pari a 1.400 euro".
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