Milano, 14 giugno 2016 - 00:00

Catasto, fiscalità, detrazioni: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

La Circolare n. 27/E del 13 giugno contiene le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata. Diversi i temi affrontati.

Ci limitiamo qui a segnalare i quesiti più interessanti in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili:

Telefonia mobile e impianti eolici

Si ricorda che, dal 1° luglio 2016, gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile non vanno presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. Diverso invece il caso delle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, le cui caratteristiche costruttive le fanno rientrare nelle "costruzioni" (come già indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Vanno dunque incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

Rendita autonoma per gli "imbullonati"

L’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto dell’edificio (non integrato) non deve essere accatastato come unità immobiliare autonoma, in quanto può assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Qualora invece l’installazione dovesse avvenire in unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E), vige l’obbligo di dichiarazione di variazione – ai fini della rideterminazione della rendita – "allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%".

Bonus mobili per casa comprata ristrutturata

L’Agenzia ribadisce quanto già chiarito con la circolare n. 29/E del 2013: tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per poter usufruire del Bonus mobili ed elettrodomestici, rientrano anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia "riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile".

Beni significativi

Confermando quanto già contenuto in precedenti circolari, l'Agenzia precisa che la disciplina dei "beni significativi" (Iva al 10% fino a concorrenza del valore dell’intervento di recupero) è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero e non trova applicazione nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta.

Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare nei Riferimenti qui in basso la Circolare dell’Agenzia delle entrate e anche le nostre pagine dedicate agli incentivi e alla fiscalità energetica, sempre aggiornate alle ultime novità normative.