Milano, 16 giugno 2016 - 00:00

Biomasse, Tar Veneto: illegittima moratoria su impianti a pollina

La normativa nazionale vigente è univoca nel qualificare la pollina come un sottoprodotto, equiparabile ad altre biomasse combustibili, e non come un rifiuto.

Con sentenza 10 giugno 2016 n. 617, il Tar Veneto ha ritenuto che il Piano regionale veneto dei rifiuti (delibera n. 30/2015 ) sia "in contrasto con la normativa vigente nella parte in cui ritiene che la pollina costituisca un rifiuto e non un sottoprodotto fino a che non intervenga l'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 184-bis, comma 2, del Dlgs 152/2006".

Sulla base di tale presupposto, il Piano regionale rifiuti aveva introdotto di fatto una moratoria di 24 mesi sull’approvazione di progetti di produzione di energia alimentati a pollina e sulla concessione di nuove autorizzazioni all’esercizio di tali impianti. Da questo quadro normativo era poi arrivata la decisione dell’Amministrazione regionale di sospendere un procedimento – già avviato — di autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso una centrale di termovalorizzazione alimentata a pollina.

Rilevano però i Giudici amministrativi che l'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, "contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione", considera l’emanazione del decreto ministeriale diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo della pollina, "solo eventuale e non necessario ai fini della qualificazione della pollina come sottoprodotto".

In altre parole, l’emanazione di tale decreto costituisce "una mera facoltà che il Legislatore ha previsto", mentre "risulta evidente che gli articoli 184-bis e 184-ter [del Dlgs 152/2006, ndr], e ancora l'articolo 2-bis comma 1 del Dl n. 171 del 2008, devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell'ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione (Tar Lombardia Brescia Sezione I, sentenza 8 aprile 2015, n. 498)".

Senza contare, infine, la palese illegittimità della sospensione di 24 mesi nel rilascio di provvedimenti di approvazione di progetti di impianti e di autorizzazioni all'esercizio, "in quanto diretta ad introdurre una disposizione che si riferisce esclusivamente alla pollina e non ad altre sostanze o biomasse combustibili".