Garanzia dismissione: fideiussione bancaria e polizza assicurativa sono equivalenti
Il Comune non può imporre al titolare di un impianto a fonti rinnovabili la presentazione di una fideiussione bancaria al posto di una polizza assicurativa, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione.
Con sentenza 22 giugno 2016 n. 424, il Tar Lazio si è espresso su un caso di diniego di accettazione di una polizza assicurativa da parte del Comune e conseguente sospensione da parte della Provincia dell’Autorizzazione unica rilasciata per l’esercizio di un impianto a biogas.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali sull’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010), l’Autorizzazione unica deve essere corredata dall’impegno alla corresponsione — all'atto di avvio dei lavori — di "una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare (…) mediante fideiussione bancaria o assicurativa (…)". L’equivalenza tra fideiussione bancaria e polizza assicurativa è confermata anche dalla legge n. 348/1982 sulla disciplina della costituzione di cauzioni tramite polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, in cui si stabilisce "una perfetta alternatività tra la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa".
Nel caso oggetto della sentenza, risulta quindi del tutto illegittimo il rifiuto della polizza assicurativa da parte del Comune, espresso sulla base del parere dall'Avvocatura comunale secondo cui una "esperienza ultraventennale" avrebbe dimostrato che le fideiussioni delle istituzioni non bancarie "presentano un maggiore rischio di escussione". Secondo i giudici, però, anche la "comune esperienza (…) non dimostra per nulla, nell'oggi, una maggiore solidità delle imprese bancarie rispetto a quelle assicurative".
Al punto che – paradossalmente — la medesima ditta titolare dell’impianto a biogas oggetto della sentenza, "in origine ebbe a prestare – per l'obbligo di ripristino in esame – una garanzia rilasciata da un soggetto avente natura di istituto bancario e che però è stato sottoposto a procedura fallimentare".
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