Milano, 11 luglio 2016 - 00:00

Impianti biomasse e bioliquidi: Istruzioni Operative GSE per opzione calcolo tariffa ex CV

Il Gestore dei Servizi Energetici ha definito le modalità con cui gli operatori interessati possono – entro il 9 agosto – esercitare l’opzione prevista dall’art. 32 comma 1 del Dm 23 giugno 2016.

Tale opzione prevede che «Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1 gennaio 2016, all’applicazione del regime di calcolo dell’incentivo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L’esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non è più modificabile per il residuo periodo di diritto all’incentivo».

Ricordiamo che l’articolo 19 del Dm 6 luglio 2012 definisce le modalità di calcolo della tariffa incentivante che — dal 1° gennaio 2016 – viene erogata agli impianti che fino a tutto il 2015 hanno beneficiato dei Certificati Verdi. La prima parte del comma 1 dell’articolo 19 individua la formula generale per il calcolo della nuova tariffa:

I = k X (180 – Re) x 0,78

dove per tutti gli impianti il parametro Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità, registrato nell'anno precedente, tranne che per:

• gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da biomasse e bioliquidi sostenibili, esclusi impianti a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012,e  gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3 del DM 6 luglio 2012 ("ex-zuccherifici" ovvero impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero), per i quali il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2012;

• gli impianti a bioliquidi cogenerativi e impianti a bioliquidi integrati in RIU o in SEU, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, per i quali il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2009.

Le Istruzioni Operative pubblicate dal GSE riguardano quindi titolari di queste tipologie di impianti, che secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 1 del nuovo Dm 23 giugno 2012, entro il 9 agosto 2016 possono esercitare il diritto di opzione nel calcolo dell’incentivo. In questo caso, a decorrere dal 1° luglio 2016 anche tali impianti si vedranno applicato il regime generale della tariffa incentivante ex CV, con un parametro Re "pari al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (...), registrato nell’anno precedente (...)".

L’opzione va comunicata entro il 9 agosto all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.gse.it. Il GSE sottolinea infine che "tutte le richieste eventualmente già trasmesse prima della data di pubblicazione delle Istruzioni Operative o in data successiva alla scadenza sopraindicata (9 agosto 2016), nonché inviate utilizzando un modello non conforme a quello allegato, non saranno considerate valide".