Grassi animali tra le biomasse combustibili: il regolamento in GU
Potranno essere utilizzati nei processi di combustione i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale e aventi determinate caratteristiche.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm Ambiente 19 maggio 2016 n. 123, che inserisce i grassi animali nell’elenco delle biomasse a uso combustibile contenuto nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del Dlgs 152/2006.
I "prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale" che rispettano i valori limite e le prescrizioni del regolamento potranno — a partire dal 23 luglio (data di entrata in vigore del Dm) — essere classificati come sottoprodotti, piuttosto che come rifiuti. L'utilizzo di tali materiali come combustibili "è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili" di cui alla parte quinta, titolo II, del Dlgs 152/2006.
Per ogni ulteriore apprfondimento, consigliamo di consultare il Dm Ambiente 19 maggio 2016 n. 123 e anche la parte quinta del Dlgs 152/2006, nei Riferimenti qui in basso.
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