Idroelettrico, le Regioni possono continuare a fissare i canoni
Milano, 14 luglio 2016 - 00:00

Idroelettrico, le Regioni possono continuare a fissare i canoni

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio che riteneva illegittima la legge della Regione Piemonte con cui, nel 2014, sono stati stabiliti i canoni annui per l'uso dell'acqua pubblica a fini energetici.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo l'articolo 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), che stabilisce il canone annuo per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso idroelettrico.

Secondo lo Stato, la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza": l'articolo 37, comma 7, del Dl 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), ha previsto, infatti, che "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico".

Il provvedimento, quindi, riporta la determinazione dei canoni nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza".

Con la Sentenza 7 luglio 2016, n. 158, i Giudici hanno dichiarata infondata la questione di legittimità sollevata, per le seguenti motivazioni:

• "la riconduzione alla competenza esclusiva statale vale unicamente ... per la definizione dei "criteri generali" cui devono attenersi le Regioni nella determinazione dei 'valori massimi' dei canoni" e non per la determinazione dei canoni stessi.

In altri termini "è ascrivibile alla tutela della concorrenza non l'intera disciplina della determinazione dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico – come invece afferma lo Stato nel proprio ricorso – ma soltanto la definizione dei "criteri generali" che debbono poi essere seguiti dalle Regioni al momento di stabilire la misura dei canoni";

• la determinazione e quantificazione dei canoni idroelettrici è, invece, riconducibile alla materia 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', salvo che per la definizione dei "criteri generali" per la determinazione dei loro 'valori massimi', ascrivibile alla materia "tutela della concorrenza".

Dal momento che il decreto ministeriale che deve discipinare i cosiddetti "valori massimi" non è stato ancora emanato, tale "circostanza — fanno notare i Giudici — non può portare a considerare paralizzata la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici, sul presupposto che altrimenti le Regioni disporrebbero in violazione della competenza esclusiva statale in materia di 'tutela della concorrenza' ... Da un lato, infatti, se è vero che il Dm integra la normativa legislativa, in sua assenza la disposizione che ad esso rinvia non è ancora pienamente operante ed efficace; dall'altro, in mancanza del Dm, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della normativa regionale".

Pertanto, in attesa che sia adottato il Dm, la Corte Costituzionale ha sbabilito che "le Regioni possono continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali nella materia produzione, 'trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'".