Tassazione agroenergie, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
L'Agenzia chiarisce i dubbi degli operatori sul trattamento fiscale delle attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il Governo ha stabilizzato il regime fiscale per le agroenergie applicato negli anni 2014 e 2015. Tale regime – lo ricordiamo – stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabii agroforestali (fino a 2.400.000 kWh annui) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kWh annui) nonché di carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, si consideri produttiva di reddito agrario.
Solo la quota di produzione eccedente tali limiti è soggetta a un coefficiente di redditività del 25% (per maggiori informazioni, vedi i riferimenti in basso).
Con la Risoluzione 18 luglio 2016, n. 54, l'Agenzia delle entrate offre alcuni chiarimenti sulle disposizioni previste dal legislatore.
Degno di nota è il chiarimento sul "requisito della prevalenza": la tassazione su base catastale, relativamente alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, "trova applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh ... nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse".
E il requisito della prevalenza "risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi".
L'Agenzia precisa, inoltre, che "in assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa".
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