Correttivo Dlgs efficienza in GU
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che integra e modifica il Dlgs 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Con il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, il Governo sana i rilievi fatti dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata contro l'Italia nel 2015.
A parere della Commissione, infatti, il Dlgs 102/2014 — con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2012/27/Ue — non avrebbe correttamente recepito le diverse disposizioni della direttiva.
Tra le modifiche principali, segnaliamo:
• revisione di alcune definizioni, come quelle di "aggregatore", "audit energetico", "cliente finale", "rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento", ecc.,
• precisazioni sulla metodologia di calcolo dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, equivalente a 25,6 milioni di Tep e che il nostro Paese dovrebbe raggiungere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,
• inserimento della cadenza annuale (fino al 2020) dei bandi di cofinanziamento finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001 nelle Piccole e medie imprese (Pmi),
• stanziamento di ulteriori risorse per il Fondo efficienza,
• sanzioni per i proprietari di immobili obbligati che non provvedono all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Per maggiori informazioni, consigliamo i lettori di consultare i Riferimenti qui sotto.
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Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 - Versione coordinata con modifiche
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Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2012/27/Ue - Direttiva sull'efficienza energetica
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Tutte le disposizioni previste dal Dlgs 102/2014
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