Milano, 29 luglio 2016 - 00:00

Detrazione 50% anche per le coppie di fatto

Dato che la legge sulle unioni civili ha previsto il riconoscimento giuridico delle coppie che vivono sotto lo stesso tetto, il convivente che sostiene le spese di ristrutturazione può usufruire delle detrazioni, pur non essendo proprietario dell'immobile

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione 64/E del 28 luglio 2016, in risposta a un quesito posto da un contribuente, e cioè: può il convivente che sostiene le spese di ristrutturazione dell'immobile, usufruire delle detrazioni del 50% (articolo 16 bis del Dpr 917/86 — Testo Unico delle Imposte sui Redditi) pur non essendo proprietario dell’immobile?

Precedentemente all'emanazione della legge sulle unioni civili (legge 76/2016), il convivente che non era familiare del titolare dell'immobile e che sostenva le spese per gli interventi in questione, avrebbe potuto beneficiare della detrazione soltanto se risultava detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

Dopo le novità introdotte dalle legge 76/2016, questa regola decade. La legge ha, infatti, attribuito una specifica rilevanza giuridica alla convivenza e "ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune".

Quindi "ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016, senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato".

In conclusione, sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l’Agenzia conclude che "il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16— bis, può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi".