Bioliquidi: chiarimenti GSE su calcolo tariffa incentivante ex CV
Il GSE fornisce alcuni chiarimenti a seguito delle richieste degli operatori in merito alle Istruzioni operative pubblicate lo scorso 8 luglio 2016.
Ricordiamo che le Istruzioni operative del GSE definiscono le modalità con cui gli operatori interessati possono – entro il 9 agosto – esercitare l’opzione prevista dall’art. 32 comma 1 del Dm 23 giugno 2016. Tale opzione prevede che «Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1 gennaio 2016, all’applicazione del regime di calcolo dell’incentivo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1 (…)».
L’articolo 19 del Dm 6 luglio 2012 definisce le modalità di calcolo della tariffa incentivante che — dal 1° gennaio 2016 – viene erogata agli impianti che fino a tutto il 2015 hanno beneficiato dei Certificati Verdi. La prima parte del comma 1 dell’articolo 19 individua la formula generale per il calcolo della nuova tariffa:
I = k X (180 – Re) x 0,78
dove per tutti gli impianti il parametro Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità, registrato nell'anno precedente, tranne che per:
• gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da biomasse e bioliquidi sostenibili, esclusi impianti a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012,e gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3 del DM 6 luglio 2012 ("ex-zuccherifici" ovvero impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero), per i quali il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2012;
• gli impianti a bioliquidi cogenerativi e impianti a bioliquidi integrati in RIU o in SEU, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, per i quali il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2009.
Con una news di venerdi 29 luglio 2016, il Gestore dei Servizi Energetici specifica che "ai fini del calcolo dell’incentivo "I", derivante dalla conversione del diritto ai Certificati Verdi, per gli impianti a bioliquidi sostenibili si applica il parametro Re pari al prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente (Re "anno precedente"), mentre per gli impianti a bioliquidi cogenerativi nonché per gli impianti a bioliquidi integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, il parametro Re è fisso e pari a quello registrato nel 2009 (Re 2009)".
Il GSE inoltre chiarisce che "gli impianti a bioliquidi entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, ai quali si applica il parametro Re "anno precedente", qualora intendano garantire il mantenimento di tale regime, anche in caso di future variazioni dell’assetto impiantistico che dovessero determinare l’applicazione del parametro Re 2009, devono necessariamente esercitare l’opzione prevista dall’articolo 32, comma 1 del DM 23 giugno 2016, entro il 9 agosto. La richiesta va inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.gse.it secondo le modalità previste dalle Istruzioni operative pubblicate lo scorso 8 luglio".
In caso di mancato esercizio dell’opzione o di mancato rispetto dei termini per l’invio della comunicazione, verrà applicato — ai fini del calcolo dell’incentivo — il parametro Re 2009 "a partire dalla data di realizzazione della variazione che comporti il passaggio a un assetto cogenerativo o l’integrazione in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza".
Una volta trascorso il termine del 9 agosto, sottolinea infine il GSE, non sarà più possibile esercitare l’opzione per la modifica della modalità di calcolo parametro Re ai fini della determinazione dell’incentivo. L’esercizio dell’opzione non sarà in ogni caso più modificabile per il periodo residuo di diritto all’incentivo.
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