Milano, 1 settembre 2016 - 00:00

Screening: decorsi i termini, niente assoggettamento a VIA

Salvo particolari e motivate ragioni ambientali, superato il termine massimo di durata del procedimento di screening l’ente procedente non può richiedere l’assoggettamento alla VIA.

Questo, in sostanza, il contenuto della Sentenza n. 3081 del 11 luglio 2016 con cui il Consiglio di Stato si è espresso in merito al caso di un progetto di impianto eolico localizzato in Molise e sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA (cosiddetto "screening"). Decorsi molti mesi dall’invio dell’istanza di screening, la Regione ha stabilito di assoggettare il progetto alla VIA.

I Giudici osservano però che la norma regionale di riferimento (Lr 4 marzo 2000, n. 21), coerentemente con l’orientamento di fondo della disciplina nazionale (Dlgs 152/2006 e Dlgs 387/2003), stabilisce che l’ente procedente debba esprimersi sull’assoggettamento o meno del progetto alla procedura di VIA entro i sessanta giorni successivi al deposito dell'istanza di screening. In caso di silenzio della Regione entro tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

Come già ricordato, nel caso specificato analizzato dal Consiglio di Stato questo termine è stato largamente superato. "L’inutile decorso del termine ricordato – si legge nella Sentenza — non ha prodotto un silenzio-assenso (…), ma la perdita di un potere di competenza regionale, quale è appunto quello di disporre il procedimento di Via". In conclusione, quindi, la Regione “dovrà senza indugio avviare il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto mediante conferenza di servizi".