Decreto incentivi, Assoidroelettrica ricorre al Tar
L’associazione di categoria ha proposto un ricorso al tribunale amministrativo, nel tentativo di veder cancellate alcune disposizioni sugli impianti idroelettrici contenute nel Dm 23 giugno 2016.
Qui di seguito un sunto dei punti contestati da Assoidroelettrica:
• definizione di "nuovo impianto" da fonti rinnovabili (art. 2): la nuova definizione escluderebbe di fatto dal novero dei nuovi impianti idroelettrici "tutti quelli che siano stati realizzati in luoghi nei quali siano esistiti e siano rinvenibili resti di opere realizzate, anche all’inizio del secolo scorso, per la captazione e l’utilizzo delle acque", ponendosi "in netto contrasto sia con la normativa volta ad incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile sia con quella in materia paesaggistica ed ambientale";
• esclusione dall’accesso diretto all’incentivo per gli impianti idroelettrici con potenza fino a 50 kW: tale disposizione si porrebbe "in contrasto con il principio di ragionevolezza, del principio di non discriminazione e di quello di massima incentivazione della produzione di energia rinnovabile";
• possibilità di accesso diretto all’incentivo per la P.A. per impianti con potenza doppia (500 kW, nel caso dell’idroelettrico) rispetto ai privati (art. 4 comma 3 lett. f): secondo Assoidroelettrica, tale disposizione "comporta una ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato in quanto gli enti pubblici vengono a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto agli operatori economici privati, in netto contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione propri della normativa europea e nazionale in materia di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica";
• obbligo per tutti operatori idroelettrici di produrre un documento – rilasciata dall’autorità competente – che attesti che la concessione è stata rilasciata nel rispetto della normativa vigente (art. 4 commi 9, 10 e 11): una disposizione che, secondo l’associazione, "oltre ad apparire palesemente al di fuori dei compiti conferiti al Ministero dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e quindi illegittima perché determinata da un soggetto privo del potere di esprimersi in tale ambito, contrasta con l’obbligo di semplificazione amministrativa dettata dalle disposizioni europee in materia di iter autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
• definizione di "impianti interconnessi" (All. 2 par. 1.1.1.): considerando come impianti interconnessi tutti quelli che hanno delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario ad un unico produttore, verrebbe introdotta "un’ingiusta discriminazione fra chi già risulti essere titolare di un impianto idroelettrico rispetto a chi, al contrario, non lo è ancora";
• eliminazione di ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici al di sopra dei 5 MW: "In base alla disciplina in vigore — scrive Assoidroelettrica — risulta evidente che il Ministero ha sì il potere di determinare la soglia che suddivide l’incentivazione a 'registro' da quelle ad 'aste', ma non ha assolutamente il potere di eliminare del tutto l’incentivo al di sopra di una determinata soglia per una specifica fonte rinnovabile";
• presentazione di atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904, per impianti idroelettrici da realizzare su un canale di bonifica o di irrigazione (art. 22): l’obbligo di presentare il succitato atto previsto dal regio decreto – atto che regola i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente e attesta il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo — rappresenterebbe "un ostacolo immotivato all’accesso al mercato da parte degli operatori in aperto contrasto con le direttive in materia e con i principi interni ed euro unitari in materia di concorrenza".
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Il Ricorso di Assoidroelettrica al Dm 23 Giugno 2016
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