Milano, 19 settembre 2016 - 00:00

Incentivi fer, Tar Lazio: l’entrata in esercizio è la data di primo parallelo

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, conta sempre e soltanto il primo parallelo con il sistema elettrico nazionale. Non importa il fatto che l'impianto abbia in precedenza funzionato in isola.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 9698 del 13 settembre 2016, con cui il Tar Lazio ha annullato un provvedimento del GSE che — collocando la data di entrata in esercizio di un impianto idroelettrico in epoca anteriore all'entrata in vigore del Dm 18 dicembre 2008 — aveva escluso la possibilità di riconoscere la tariffa onnicomprensiva richiesta per l’impianto.

Si tratta di un piccolo impianto idroelettrico, realizzato negli anni ’60 e la cui produzione, sino all'ottobre 2008, era stata sempre destinata tramite linea aerea privata al servizio esclusivo di una cartiera. Soltanto nell'ottobre del 2008 (successivamente a un rifacimento parziale eseguito fra il 2006 e il 2007), l’impianto ha ottenuto dal gestore la possibilità di connettersi alla rete elettrica attraverso un punto di immissione realizzato ex novo, effettuando così il primo parallelo, con cessione dell'intera produzione di energia nel sistema elettrico nazionale.

Secondo il GSE, "anche nel caso di un impianto esistente che abbia funzionato in isola e che poi si connetta alla rete nazionale, la data di entrata in esercizio è quella della prima produzione di energia elettrica dell'impianto funzionante in isola". Secondo i giudici tale affermazione, effettivamente contenuta nel Glossario della "Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (allegato 12 res.) pubblicato dal GSE nel maggio 2010, "oltre a non essere mai stata menzionata nel procedimento di controllo [effettuato dal GSE sull’impianto, ndr], non trova comunque sostegno nella disciplina di settore".

Ed è peraltro il medesimo Glossario a definire il "sistema elettrico" come "il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento presenti sul territorio nazionale", riproducendo testualmente la nozione contenuta nell’articolo 2, comma 23, del Dlgs 79/1999 e confermando così secondo i giudici "la rilevanza, ai fini dell'accesso agli incentivi in esame, della nozione di sistema elettrico nazionale".

In conclusione, "per entrata in esercizio ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al Dm 18 dicembre 2008 deve pertanto intendersi il primo parallelo con il sistema elettrico nazionale, a nulla rilevando che l'impianto abbia in precedenza funzionato in isola". La sentenza ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento del GSE, nelle parti in cui ridetermina la data di entrata in esercizio dell'impianto escludendo l'applicabilità della tariffa onnicomprensiva.

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